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Studi dei revisori legali, tributaristi e società di revisione – CNEL H47B

Previdenza Integrativa e Complementare

A decorrere dell’1/1/2025, l’azienda accrediterà al Fondo scelto dal lavoratore e su sua richiesta, il tfr maturato alle scadenze previste ed una quota aggiuntiva mensile aziendale pari all’1% della componente parametrica spettante al lavoratore stesso.

Nota operativa:
Dal 01/01/2025 l’azienda accredita al fondo scelto dal lavoratore il TFR maturato e aggiunge un contributo aziendale dell’1% sulla componente parametrica. Struttura incentivante che crea leva commerciale per spingere adesioni volontarie e integrazioni previdenziali.

Contribuzione sintetica:

  • TFR maturato versato al fondo su richiesta del lavoratore
  • Contributo aziendale aggiuntivo: 1% della componente parametrica del lavoratore
  • Versamento mensile contestuale al TFR
  • Applicabile solo ai lavoratori che scelgono il fondo

Opportunità commerciali:

  • Incentivare adesione al fondo → diritto al contributo aziendale
  • Proporre piani individuali paralleli (PIP/fondi aperti) per aumentare accumulo
  • Educazione previdenziale su impatto del TFR e contributi aziendali sull’accumulo finale
  • Target: lavoratori giovani e neoassunti → massimizzare vantaggio lungo periodo

Aree di scopertura/integrazione:

  • Aliquota aggiuntiva (1%) relativamente bassa → montante potenzialmente insufficiente
  • Nessuna copertura accessoria (premorienza, invalidità, LTC)
  • Dipendenza dal fondo scelto dal lavoratore → rischio performance e flessibilità
  • Possibile mancata adesione → perdita del contributo aggiuntivo aziendale

Spunti operativi concreti:

  • Campagne informative sul vantaggio del TFR versato e del contributo aziendale
  • Check-up portafoglio fondi dei dipendenti per ottimizzare comparti investimento
  • Proposte di integrazione volontaria per aumentare accumulo previdenziale
  • Segmentazione dipendenti per età/orizzonte pensionistico e definizione strategie differenziate
  • Cross selling su polizze protezione vita/infortuni legate al piano previdenziale
  • Incontri aziendali per trasformare obbligo TFR in leva di retention e welfare
Assistenza integrativa

Le prestazioni di Welfare Contrattuale sono erogate tramite accordi aziendali di secondo livello o mediante regolamento aziendale. A decorrere dall’1/1/2025, il datore di lavoro metterà annualmente a disposizione di tutti i lavoratori non in prova a tempo indeterminato e determinato, somministrato, part-time (almeno 20 ore settimanali), apprendisti, intermittente, telelavoro e agile: € 1.200,00 per i quadri e € 600,00 per i lavoratori degli altri livelli. Non hanno diritto alle prestazioni in parola tirocinanti, stagisti e lavoratori in aspettativa non retribuita. I valori di welfare devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione. A livello aziendale è possibile costituire il Welfare Aziendale ampliando i valori e le destinazioni di quello Contrattuale.
Si veda anche Ente Bilaterale

Nota operativa:
Welfare contrattuale obbligatorio erogato tramite accordi aziendali di secondo livello o regolamento interno. Importo annuale differenziato per livelli, con possibilità di ampliamento a livello aziendale → leva commerciale per pacchetti integrativi e consulenza su ottimizzazione del welfare.

Contribuzione sintetica:

  • Quadri: € 1.200 annui per lavoratore
  • Altri livelli: € 600 annui per lavoratore
  • Applicabile a: tempo indeterminato/determinato, somministrato, part-time ≥20h, apprendisti, intermittente, telelavoro/agile
  • Esclusi: tirocinanti, stagisti, lavoratori in aspettativa non retribuita
  • Utilizzo entro 12 mesi dalla messa a disposizione

Opportunità commerciali:

  • Offrire soluzioni di welfare integrativo oltre i valori contrattuali
  • Proporre pacchetti personalizzati: salute, previdenza, formazione, servizi familiari
  • Coinvolgimento di quadri e lavoratori per massimizzare utilizzo fondi
  • Consulenza su ottimizzazione fiscale e strumenti di welfare aziendale
  • Target: aziende interessate a retention e incentivazione del personale

Aree di scopertura/integrazione:

  • Limite di importo standard → possibile gap per prestazioni aggiuntive
  • Vincolo temporale di utilizzo 12 mesi → inefficienze se non comunicato bene
  • Scarsa personalizzazione per esigenze particolari dei dipendenti
  • Possibile non utilizzo totale dei fondi → valore percepito ridotto
  • Alcune categorie escluse → rischio di percezione negativa

Spunti operativi concreti:

  • Campagne informative per massimizzare uso del welfare contrattuale
  • Proposte di estensione aziendale: importi aggiuntivi e nuove destinazioni (salute, previdenza, formazione)
  • Check-up annuale utilizzo fondi → evidenziare gap e opportunità
  • Pacchetti modulari per quadri vs altri livelli
  • Consulenza su strumenti fiscali e vantaggi contributivi
  • Incontri aziendali per integrare welfare contrattuale con soluzioni private (polizze sanitarie, previdenza complementare)
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Ai quadri è riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme equivalenti predisposte dall’impresa, la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’Impresa è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Per l’assistenza integrativa opera l’En.Bi.C.

Ente Bilaterale

All’atto dell’iscrizione all’En.Bi.C. è dovuto, a carico azienda, un importo di € 60,00 per ciascun lavoratore.
Le aziende sono tenute a versare contributi a copertura delle prestazioni sanitarie e assicurative e per il finanziamento degli Organismi Contrattuali Bilaterali nelle seguenti misure:
a) Lavoratori con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, compresi apprendisti, lavoratori part-time ad almeno 16 ore settimanali, o 64 mensili o 532 annue:

Contributo Gestione ordinariaImporti mensiliImporti annui
Azienda (per ciascun lavoratore)€ 7,50€ 90,00
Lavoratore€ 1,50€ 18,00
Contributo Gestione speciale (*)Importi mensiliImporti annui
Azienda (per ciascun lavoratore)€ 16,50€ 198,00
Lavoratore€ 1,00€ 12,00

b) Lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi, compresi quadri, apprendisti, lavoratori part-time ad almeno 16 ore settimanali, o 64 mensili o 532 annue:

Contributo Gestione ordinariaImporti mensiliImporti annui
Azienda (per ciascun lavoratore)€ 4,50€ 54,00
Lavoratore€ 1,50€ 18,00

c) Lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato a tempo parziale inferiore a 16 ore settimanali:

Contributo Gestione ordinariaImporti mensiliImporti annui
Azienda (per ciascun lavoratore)€ 7,50€ 90,00
Lavoratore€ 1,50€ 18,00

d) Quadri con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi ( compresi lavoratori part-time ad almeno 16 ore settimanali, o 64 mensili o 532 annue)

Contributo Gestione ordinariaImporti mensiliImporti annui
Azienda (per ciascun lavoratore)€ 7,50€ 90,00
Lavoratore€ 1,50€ 18,00
Contributo Gestione speciale (*)Importi mensiliImporti annui
Azienda (per ciascun lavoratore)€ 40,67€ 488,04
Lavoratore€ 1,00€ 12,00

(*) per prestazioni integrative al S.S.N.
Ai lavoratori assunti con contratti di durata inferiore a 12 mesi, cui non spettano le prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., è corrisposto un elemento perequativo sostitutivo pari a € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata.
L’elemento perequativo spetta anche in caso di proroga del contratto a tempo determinato, quando sia inferiore a 12 mesi.
Ai lavoratori assunti a part-time, nel caso di orario di lavoro inferiore ad almeno 16 ore settimanali spetta solo l’elemento perequativo sostitutivo, proporzionato alla percentuale di tempo parziale effettuato.
Per i lavoratori intermittenti, il datore di lavoro deve corrispondere a favore della Gestione Ordinaria dell’Ente Bilaterale un contributo orario pari a € 0,0347; ai lavoratori intermittenti spetta altresì per ciascuna ora lavorata un’indennità sostitutiva di prestazioni integrative al S.S.N. e assicurative degli Enti Bilaterali – non utile alla determinazione della retribuzione oraria e, pertanto, anche al calcolo della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R – pari ad € 0,2023.
Il datore di lavoro che ometta i versamenti dovuti all’En.Bi.C. è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.