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Pulizia – CNEL K511

Previdenza Integrativa e Complementare

le contribuzione dovute al fondo di previdenza complementare saranno costituite da:
a. 1% a carico dell’azienda, calcolato su minimo tabellare e indennità di contingenza alla data dell’1.1.2001;
b. 1% a carico del lavoratore, calcolato su minimo tabellare e indennità di contingenza alla data dell’1.1.2001;
c. il T.F.R. maturato nel corso dell’anno dai lavoratori interessati secondo le normative di legge vigenti.
Il lavoratore potrà optare per il versamento di un’ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell’importo e con i criteri che saranno stabiliti dalla parti in sede di definizione dell’accordo istitutivo.
I fondi pensione cui le aziende saranno tenute a versare i contributi, saranno:
– PREVIAMBIENTE, per i lavoratori delle aziende aderenti a ANIP
– FONDAPI, per i lavoratori delle aziende aderenti a CONFAPI
– PREVIDENZA COOPERATIVA, per i lavoratori delle imprese cooperative del settore

Nota operativa:
Previdenza complementare obbligatoria con contribuzione paritetica e conferimento TFR. Possibilità per il lavoratore di incrementare volontariamente la quota. Fondi di riferimento differenziati per categoria di azienda.

Contribuzione sintetica:

  • Azienda: 1% su minimo tabellare + contingenza (al 1.1.2001)
  • Lavoratore: 1% su minimo tabellare + contingenza (al 1.1.2001)
  • TFR: conferimento integrale secondo legge vigente
  • Opzione aggiuntiva: il lavoratore può versare extra a proprio carico

Fondipensione di riferimento:

  • PREVIAMBIENTE: aziende ANIP
  • FONDAPI: aziende CONFAPI
  • PREVIDENZA COOPERATIVA: imprese cooperative

Opportunità commerciali:

  • Offrire consulenza su incremento volontario contributivo con vantaggi fiscali e previdenziali
  • Vendita di soluzioni di investimento e gestione integrativa all’interno del Fondo, per massimizzare rendimento TFR
  • Proporre piani welfare e coperture aggiuntive abbinati al fondo di categoria

Aree di scopertura/integrazione:

  • Lavoratori con adesione volontaria ritardata → rischio mancato accumulo contributivo
  • Limiti di flessibilità nella scelta del fondo, soprattutto per cooperative o aziende fuori dai principali riferimenti
  • Potenziale gap tra TFR conferito e coperture aggiuntive necessarie per esigenze individuali

Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo):

  • Creare campagne “incremento volontario della previdenza” per dipendenti già iscritti
  • Offrire analisi personalizzata TFR vs prestazioni future, evidenziando gap previdenziali
  • Proporre prodotti complementari assicurativi legati a rischio premorienza o invalidità permanente
  • Supportare aziende nel monitoraggio e gestione dei versamenti obbligatori per evitare sanzioni o errori contributivi
Assistenza integrativa

Fondo di settore ASIM (Verbale di Accordo 16.7.2014), contribuzione: a partire dalla mensilità di luglio 2014 le imprese verseranno € 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali e € 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali. Unitamente al contributo ordinario di luglio 2014 dovrà essere versata la quota una tantum a titolo di iscrizione pari ad € 0,50 per ciascun lavoratore, da parte delle imprese che non avessero ancora provveduto a tale adempimento. Le imprese dovranno versare al Fondo ASIM i contributi arretrati per il periodo 1.7.2013 – 30.06.2014, per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alle stesse a luglio 2014, con le seguenti tempistiche:
– con l’F24 del mese di settembre 2014 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2014;
– con l’F24 del mese di febbraio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014;
– con l’F24 del mese di maggio 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013;
– con l’F24 del mese di ottobre 2015 si provvederà a versare quanto dovuto al Fondo relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2013.
L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo dalla perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie e i servizi garantiti dal Fondo ASIM.
Con l’Accordo di armonizzazione del 20.4.2016, le aziende che non avevano alcuna forma di assistenza sanitaria attiva precedentemente alla costituzione del Fondo ASIM di settore, potranno aderire al Fondo compilando l’apposito modulo di richiesta (www.fondoasim.it) e versando una quota una-tantum di iscrizione pari a:
– € 40,00, per le imprese che provvedano ad iscrivere i propri lavoratori entro il 30.6.2016;
– € 200,00, per le imprese che provvedano ad iscrivere i propri lavoratori alla data del 1.7.2016, ed entro il 30.9.2016.
Oltre alla quota di iscrizione, le imprese dovranno versare la quota ordinaria di importi e con le modalità definite dal Fondo ASIM.

Nota operativa:
Fondo sanitario integrativo di settore ASIM per lavoratori a tempo pieno e part-time. Contributi obbligatori a carico delle imprese, con distinzione ore settimanali e quota una tantum di iscrizione. Prevede anche versamenti arretrati e responsabilità legale per omissioni.

Contribuzione sintetica:

  • Lavoratori ≤28h settimanali: € 4,00/mese
  • Lavoratori >28h settimanali: € 6,00/mese
  • Quota iscrizione una tantum: € 0,50 per lavoratore (per aziende non ancora iscritte)
  • Versamenti arretrati 1.7.2013–30.6.2014 secondo scadenze F24 (settembre 2014, febbraio 2015, maggio 2015, ottobre 2015)
  • Aziende non aderenti al Fondo prima del 2016: quota iscrizione: € 40,00 (entro 30.6.2016) o € 200,00 (dal 1.7.2016 al 30.9.2016) + contributi ordinari
  • Responsabilità legale: omissione comporta perdita prestazioni e obbligo risarcimento

Opportunità commerciali:

  • Consulenza su adeguamento obbligatorio e versamenti arretrati, prevenzione sanzioni
  • Offerta di pacchetti integrativi o upgrade sanitari ai lavoratori, evidenziando valore aggiunto rispetto al minimo contributivo
  • Proporre piani welfare aziendali personalizzati collegati al Fondo ASIM

Aree di scopertura/integrazione:

  • Dipendenti part-time o neoassunti potrebbero non avere copertura piena se non iscritti correttamente
  • Possibili ritardi nel versamento possono generare contenziosi e responsabilità aziendale
  • Limitata flessibilità per coperture aggiuntive senza accordi decentrati

Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo):

  • Campagne aziendali “regolarizzazione iscrizione e arretrati ASIM” per prevenire sanzioni e contenziosi
  • Proporre upgrade coperture sanitarie (denti, check-up, telemedicina) con finanziamento condiviso azienda/dipendente
  • Attività di audit e compliance dei versamenti al Fondo ASIM, soprattutto per aziende con più sedi o personale part-time
  • Offrire consulenza su integrazione copertura ASIM con polizze assicurative private per famigliari non fiscalmente a carico
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L’azienda garantirà al quadro, anche attraverso apposita polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni attribuitegli

Ente Bilaterale

Non previsto