Previdenza Integrativa e ComplementarePrevisto un Fondo pensionistico complementare FONTE la cui contribuzione è così determinata: – 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del lavoratore; – 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro; – 3,45% o il 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo (come previsto dal D.lgs. 252/2005 e s.m.i.); – Una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,50 (di cui € 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore). Nota operativa: FONTE come fondo pensionistico complementare con contribuzione paritetica sul TFR e quota aggiuntiva una tantum. Adatto a lavoratori interessati a costruire un capitale previdenziale integrativo. Contribuzione sintetica: - Lavoratore: 0,55% della retribuzione utile TFR (0,05% quota associativa)
- Datore di lavoro: 0,55% della retribuzione utile TFR (0,05% quota associativa)
- TFR maturando: prelievo 3,45% o 6,91% dal momento dell’iscrizione (secondo D.lgs. 252/2005)
- Quota una tantum: € 15,50 (€ 11,88 a carico azienda, € 3,62 a carico lavoratore)
Opportunità commerciali: - Consulenza su scelta tra prelievo 3,45% o 6,91% del TFR → leva per ottimizzazione capitale previdenziale
- Vendita di incentivi assicurativi integrativi (invalidità, premorienza) collegati all’adesione
- Pacchetti aziendali “onboarding previdenza” per neoassunti, valorizzando la quota una tantum come vantaggio iniziale
- Possibilità di promuovere consulenze individuali di pianificazione pensionistica con simulazioni di TFR e accumulo
Aree di scopertura/integrazione: - Lavoratori che non aderiscono → mancanza di contributo datore di lavoro e gap previdenziale
- Possibili differenze tra TFR accantonato e effettivo capitale accumulato in caso di scelta parziale (3,45% vs 6,91%)
- Quota una tantum non utile ai fini pensionistici → non aumenta effettivo capitale previdenziale
Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo): - Creare schede comparative tra scenari di contribuzione TFR 3,45% vs 6,91% per incentivare scelta alta
- Organizzare seminari aziendali su benefici fiscali e previdenziali dell’adesione a FONTE
- Offrire polizze complementari integrate con FONTE (invalidità, premorienza, LTC)
- Supportare le aziende con gestione e reportistica adesioni per facilitare comunicazione e fidelizzazione dei dipendenti
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Assistenza integrativaFondo EST – Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno (esclusi di quadri) per i quali, all’atto dell’iscrizione al Fondo è dovuta una quota una tantum pari ad € 15,00 per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro. Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale (esclusi i quadri) per i quali, all’atto dell’iscrizione al Fondo è dovuta una quota una tantum pari ad € 8,00 per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro. A decorrere dall’1.1.2019, per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo pari ad € 12,00 mensili per 12 mensilità (€ 15,00 dall’1.1.2027), a carico del datore di lavoro. È prevista l’iscrizione anche per i lavoratori a tempo determinato a condizione che il contratto sia di durata iniziale superiore a 3 mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi per 14 mensilità. Le Parti condividendo l’esigenza di garantire l’assistenza sanitaria integrativa a copertura dei periodi di sospensione per i lavoratori con contratto a part time ciclico, si reincontreranno entro il 31.12.2024 per individuare le specifiche soluzioni. Nota operativa: Fondo EST come soluzione obbligatoria di assistenza sanitaria integrativa per dipendenti a tempo indeterminato e determinato. La quota una tantum e il contributo mensile rappresentano leve per proporre upgrade assicurativi e pacchetti di welfare. Contribuzione sintetica: - Quota una tantum: € 15,00 per tempo pieno, € 8,00 per part-time, a carico datore di lavoro
- Contributo mensile: € 12,00 x 12 mensilità (aumenta a € 15,00 dal 1.1.2027), a carico datore di lavoro
- Iscrizione lavoratori a tempo determinato: solo contratti >3 mesi su richiesta scritta
- Mancato versamento azienda: elemento distinto della retribuzione € 16,00 lordi x 14 mensilità, non assorbibile
Opportunità commerciali: - Proporre upgrade del piano sanitario (coperture aggiuntive, familiari, odontoiatria) sfruttando la contribuzione già obbligatoria
- Offrire consulenza per piani part-time ciclici in previsione di aggiornamento entro 31.12.2024
- Vendita di polizze integrative individuali o di gruppo per colmare gap del Fondo
- Supporto alle aziende per gestione e comunicazione delle iscrizioni e adempimenti per Elemento Distinto della Retribuzione
Aree di scopertura/integrazione: - Part-time ciclico e lavoratori a termine <3 mesi → rischi di mancata copertura
- Copertura standard potrebbe non includere familiari o esigenze odontoiatriche/long term care
- Ritardi o omissioni nei versamenti → esposizione legale e gestione indennità EAR
Spunti operativi concreti (intermediario assicurativo): - Campagne aziendali “check-up copertura sanitaria” per dipendenti EST
- Offrire soluzioni integrative modulari (familiari, dental, LTC) a partire dalla quota obbligatoria
- Creare pacchetti di comunicazione HR + consulenza fiscale per gestire EAR e obblighi del datore di lavoro
- Promuovere piani welfare su misura per part-time ciclico, anticipando l’incontro previsto entro 2024
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Polizze infortuniPer il personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo, il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavo- ro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti: – invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia, considerandosi l’infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’I.N.P.S.; – invalidità permanente: € 7.746,85; – morte: € 5.164,57. |
Quadri– L’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimen- to delle proprie mansioni; – I quadri devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria (Qu.A.S.). La relativa quota contributiva annua è fissata in € 340,00 (€ 360,00 dall’1.1.2025; € 380,00 dall’1.1.2026) a carico dell’azienda e in € 50,00 a carico del Quadro. La quota costitutiva una tantum è fissata in € 340,00 a carico dell’azienda |
Ente BilateraleLe Parti aderiscono all’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto. Contribuzione: la quota contrattuale di servizio per il finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità. |