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Metalmeccanici (piccola industria) – Confapi – CNEL C018

Previdenza Integrativa e Complementare

FONDAPI – Le contribuzioni dovute al fondo sono le seguenti:
a. 2% dall’1.1.2020 ragguagliato al valore dei minimi conglobati, EDR, indennità funzione quadro ed elemento retributivo previsto per le cat. 8 e 9, a carico azienda. I lavoratori possono variare la propria contribuzione sia in aumento che in diminuzione optando per una delle seguenti aliquote: 1,2% della retribuzione convenzionale Fondapi (paga base, contingenza, EDR, indennità funzione quadri), oppure 1,24%, 2%, 3% o 4% della retribuzione utile al calcolo del TFR
b. quota di TFR: 40% corrispondente al 2,76% della retribuzione utile al TFR. A favore degli iscritti con prima occupazione successiva al 28.4.1993 è dovuto il versamento dell’intero TFR maturato nell’anno

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Azienda: 2% della retribuzione (minimi, EDR, indennità, ecc.)
    • Lavoratore: variabile (1,2% – 4%) su base scelta individuale
    • TFR: 40% (≈2,76% retribuzione) per ante 1993; 100% per post 1993
  • Opportunità commerciali:
    • Elevata flessibilità lato lavoratore → leva consulenziale per aumento contribuzione
    • Possibilità di profilare i dipendenti e proporre strategie previdenziali personalizzate
    • Supporto HR per incentivare adesione e incremento aliquote
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Lavoratori con aliquota minima (1,2%) → forte rischio sottoaccantonamento
    • Ante 1993 con TFR parziale → gap previdenziale strutturale
    • Scelte individuali non guidate → inefficienze contributive
  • Spunti operativi concreti:
    • Simulazioni pensionistiche per guidare scelta aliquota ottimale
    • Campagne di “upgrade contributivo” (passaggio da 1,2% a 2–3–4%)
    • Integrazione con soluzioni assicurative per coprire gap su TFR e bassa contribuzione
Assistenza integrativa

Con l’accordo interconfederale del 28.12.2012 le Parti (CONFAPI, CGIL, CISL e UIL) costituiscono il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa denominato SANAPI, per i lavoratori della PMI e delle imprese che applicano i contratti sottoscritti da Confapi.
Le prestazioni di SANAPI, a partire dall’1/1/2013, saranno garantite da una quota di contribuzione a carico delle imprese pari a € 10,00 mensili (per 12 mensilità), per tutti i lavoratori dipendenti secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo stesso. Dall’accordo è previsto che la contrattazione collettiva nazionale e/o decentrata almeno su scala regionale può implementare le prestazioni convenute. Il diritto alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori, pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. Inoltre, le Parti convengono che le coperture sanitarie integrative avranno effetto con decorrenza dall’1/7/2013. Le Parti si incontreranno entro il 31.12.2013 al fine di esaminare l’andamento delle adesioni dei lavoratori al Fondo.
Le Parti concordano di istituire, a decorrere dall’1.1.2018, prestazioni sanitarie integrative per i lavoratori in forza alla stessa data.
Hanno diritto a tali prestazioni i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di assunzione; in tal caso le prestazioni sanitarie integrative sono automaticamente prolungate in caso di proroga del contratto.
Per i suddetti lavoratori è prevista, a decorrere dall’1.1.2018, una contribuzione pari ad € 60,00 annui (suddivisi in 12 quote mensili da € 5,00 l’una) a totale carico dell’azienda, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto. A decorrere dall’1.1.2022 la contribuzione sarà pari ad € 96,00 annui (suddivisi in 12 quote mensili da € 8,00 l’una).

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • SANAPI: € 10/mese (≈ € 120 annui) a carico azienda
    • Evoluzione contrattuale: € 5/mese → € 8/mese (€ 96 annui dal 2022) sempre a carico azienda
    • Platea: TI, apprendisti, part-time e TD ≥ 5 mesi
    • Inclusi familiari fiscalmente a carico e conviventi
    • Obbligo contrattuale → responsabilità azienda in caso di omissione
  • Opportunità commerciali:
    • Base contributiva contenuta → ampio spazio per upgrade di coperture sanitarie
    • Estensione ai familiari → leva per vendere integrazioni su nuclei non coperti completamente
    • Possibilità di intervento su contrattazione di secondo livello (upgrade piani sanitari)
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Contributo basso (€ 96–120 annui) → coperture spesso limitate
    • TD < 5 mesi esclusi → area non coperta
    • Rischio disomogeneità tra aziende (integrazioni locali variabili)
  • Spunti operativi concreti:
    • Proporre piani sanitari integrativi aziendali sfruttando il basso livello base
    • Analisi coperture effettive SANAPI vs bisogni reali dei dipendenti
    • Offerte modulari per estensione familiari e prestazioni ad alta incidenza (odontoiatria, diagnostica, LTC light)
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda erogherà a favore dei quadri (stipulando apposita polizza assicurativa), in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a € 20.658,28.
L’azienda inoltre stipulerà una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a. una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente;
b. una somma proporzionale al grado di invalidità in caso di invalidità permanente parziale;
c. una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte
L’azienda è tenuta altresì ad assicurare il quadro per rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese e l’assistenza legale in procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

Ente Bilaterale

Le Parti, con Verbale di Accordo del 15.11.2013, costituiscono l’Ente Bilaterale Metalmeccanici (E.B.M.) con decorrenza dall’1.11.2013. A decorrere dalla retribu-
zione relativa al mese di novembre 2013, i contributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità, previsti dal CCNL 29.7.2013, confluiranno nell’E.B.M. e in esso verranno istituiti i Fondi di seguito indicati:
– Fondo Sicurezza Metalmeccanici: € 18,00 annui (€ 1,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive di RLS territoriale; € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende con il RLS;
– Fondo Sviluppo bilateralità Metalmeccanici: € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato; € 3,00 annui (€ 0,25 per 12 mesi) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore;
– Fondo Sostegno del reddito Metalmeccanici: € 28,00 annui (€ 2,33 per 12 mesi) per ciascun lavoratore.
Dichiarazione a Verbale FIOM CGIL
la FIOM CGIL definisce di destinare al fondo stesso il 50% della quota versata dalle imprese per assistenza contrattuale e specificatamente quella di compe-
tenza delle OO.SS. prevista al seguente punto; di conseguenza tale Fondo è alimentato con un’ulteriore quota annua pari a € 6,00 annui (0,50 € per 12 men-
silità) per ciascun lavoratore (di cui € 0,50 annui destinati alle attività di sostegno alla formazione dei delegati prevista dal Fondo stesso).
– Osservatorio della contrattazione del lavoro del settore Metalmeccanico:
1) € 8,00 annui (€ 0,66 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e terri-
toriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale/territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello. Con riferimento alle risorse destinate alle attività precedentemente descritte, le Parti si danno comunemente atto di destinare le residue risorse al Fondo Sostegno del Reddito Metalmeccanici;
2) € 12,00 annui (€ 1,00 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale, di cui € 6,00 annui (0,50 per 12 mensilità) per ciascun lavoratore che, come previsto nella dichiarazione a verbale della FIOM CGIL del presente accordo, sono destinati al Fondo Sostegno del Reddito ed € 6,00 annui (€ 0,50 mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore di compe-
tenza di Unionmeccanica Confapi e destinati per l’assistenza contrattuale alle imprese.
Il versamento relativo alle 5 mensilità dell’anno 2013, dovuto per il periodo 1.6.2013-31.10.2013 andrà effettuato tramite bonifico bancario in due rate di pari importo entro il 31.1.2014 ed entro il 31.5.2014, quale contributo a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.