Previdenza Integrativa e Complementare
A decorrere dal 1°.10.2017 il Fondo PREVILOG è confluito nel Fondo PRIAMO che pertanto, da tale data, rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del CCNL. Le Parti convengono di destinare a PRIAMO, per il personale dipendente non tenuto al versamento al FASC, le seguenti quote contributive: a. 1% a carico dell’azienda, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri; b. 1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi delle retribuzione mensile di cui al punto precedente; c. una quota mensile dell’accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno, nella misura dell’1% della retribuzione utile al computo di tale istituto. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, la quota di TFR maturato nel corso dell’anno da destinarsi alla previdenza complementare sarà quella delle disposizioni legislative vigenti. Per le confederazioni artigiane trova applicazione la previdenza complementare di settore. SEZIONE COOPERATIVE Fondo Pensione Previdenza Cooperativa – a decorrere dall’1.1.2025, per il personale viaggiante iscritto alla previdenza complementare Previdenza Cooperativa, il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5% rispetto a quanto sopra previsto. In caso di cambiamento di mansioni, anche temporaneo laddove superiore a 6 mesi, che comporti un collocamento in una mansione tra quelle non previste per il personale viaggiante, il contributo sarà portato al pari di quello previsto per la mansione effettivamente svolta.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo l’1.1.2025 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla medesima data, è elevata di un ulteriore 0,2%. Previdenza per le aziende del terziario FASC A favore degli impiegati e dei quadri dipendenti da aziende inquadrate nel settore terziario è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il CCNL 25.1.1936 con le successive modifiche ed integrazioni e confermato con D.lgs. 509/94 che ne ha ribadito l’obbligatorietà (FASC – Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri). I contributi al FASC vengono calcolati sulla retribuzione globale mensile di fatto soggetta ai contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonché sulla 13ma e sulla 14ma mensilità. Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni, sono esclusi dall’iscrizione al Fondo. I contributi al FASC sono determinati nella misura del 2,50% a carico dei lavoratori e del 3,10% a carico delle imprese, di cui lo 0,6% a titolo di adesione contrattuale (tale contributo non è dovuto dalle imprese associate alla FAI).
Nota operativa:
- Contribuzione sintetica:
- Fondo PRIAMO (ex PREVILOG):
- 1% a carico azienda + 1% a carico lavoratore, calcolati sugli elementi della retribuzione mensile (minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, indennità di mensa/di funzione se previste).
- 1% del TFR maturato nell’anno da destinare al fondo (per lavoratori post-28.4.1993 secondo normativa vigente).
- Contributo maggiorato per personale viaggiante ( +0,5% dal 1.1.2025) e per lavoratori nuovi <35 anni (+0,2% dal 1.1.2025).
- FASC (terziario):
- 2,50% a carico lavoratore; 3,10% a carico impresa, di cui 0,6% adesione contrattuale (non dovuto per imprese FAI associate).
- Calcolo sulla retribuzione globale, incluse 13ª e 14ª mensilità.
- Opportunità commerciali:
- Consulenza per ottimizzare l’adesione e la contribuzione ai fondi, sfruttando incrementi per nuove adesioni e personale giovane (<35 anni).
- Verifica aziendale sulla corretta distinzione tra mansioni (viaggiante vs non viaggiante) per il calcolo dei contributi.
- Proposta di piani aggiuntivi di welfare previdenziale per incrementare il valore percepito dai dipendenti.
- Aree di scopertura/integrazione:
- Lavoratori con età <18 anni esclusi dal FASC → rischio copertura previdenziale insufficiente.
- Cambi di mansione temporanei >6 mesi possono generare errori nel calcolo del contributo azienda.
- Possibili gap tra contribuzione TFR e normative vigenti per i lavoratori di prima occupazione post-1993.
- Spunti operativi concreti:
- Creare tool di calcolo per contributi PRIAMO/FASC secondo mansione, età e TFR maturando.
- Audit periodico delle aziende per verificare correttezza iscrizione e contribuzione al fondo.
- Formulare pacchetti di consulenza per imprese del terziario e cooperative su integrazione previdenziale e gestione TFR.
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Assistenza integrativa
Fondo SANILOG – hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie di SANILOG tutti i lavoratori non in prova a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato. Per il finanziamento è previsto il solo contributo a carico dei datori di lavoro, il cui importo è di € 120,00 annuali a decorrere dall’1.7.2011 (€ 150,00 a decorrere dall’1.1.2022) per ciascun lavoratore (al netto del contributo di solidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di funzionamento del Fondo), da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. SEZIONE ARTIGIANATO Fondo SAN.ARTI: sono iscritti al fondo i dipendenti a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10,42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.A.R.) pari a € 25,00 lordi mensili per 14 mensilità. Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regolamento dello stesso che si intendono recepiti. Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
Nota operativa:
- Contribuzione sintetica:
- Fondo SANILOG: contributo esclusivamente a carico azienda: € 120/anno per lavoratore (dal 1.7.2011), aumentato a € 150/anno dal 1.1.2022; versamento rateale secondo regolamento del Fondo; include contributo solidarietà INPS del 10%.
- Fondo SAN.ARTI (artigianato): € 10,42/mese per 12 mensilità a carico azienda; iscrizione obbligatoria per dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti e contratti a termine ≥12 mesi.
- In caso di mancata iscrizione, E.A.R. € 25 lordi/mese per 14 mensilità a favore del lavoratore.
- Opportunità commerciali:
- Supporto alle aziende per gestione e corretto versamento dei contributi ai fondi sanitari.
- Proposta di estensione volontaria ai familiari o collaboratori, generando opportunità di cross-selling su prodotti di welfare integrativo.
- Consulenza su ottimizzazione fiscale del contributo aziendale e della gestione E.A.R. in busta paga.
- Aree di scopertura/integrazione:
- Lavoratori a termine <12 mesi non coperti → rischio gap assistenziale.
- Possibile errore di calcolo E.A.R. in caso di mancato versamento.
- Contributo a carico azienda non sempre sufficiente a coprire spese effettive di gestione o prestazioni aggiuntive.
- Spunti operativi concreti:
- Creazione di un monitoraggio automatizzato delle scadenze e delle rate mensili per i fondi SANILOG e SAN.ARTI.
- Pacchetti di consulenza integrata per aziende artigiane e cooperative per massimizzare copertura sanitaria e compliance normativa.
- Formazione interna su iscrizione familiare e gestione convenzioni per aumentare il valore percepito dal personale.
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Ente Bilaterale
Al finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILOG è destinata a partire dall’1.7.2011 una contribuzione mensile (per 12 mensilità) di € 3,50 dall’1.1.2022 a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza, non in prova, e di € 0,50 a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei modi e nei tempi definiti dal Consiglio Direttivo dell’Ente. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all’Ente Bilaterale, devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore, a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 8,00 mensili per 12 mensilità. SEZIONE ARTIGIANATO A decorrere dall’1.1.2022, la contribuzione all’ente bilaterale è la seguente (come da Accordo interconfederale del 17.12.2021): € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori part time e con contratto di apprendistato). Sempre a decorrere dall’1.1.2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il suddetto contributo, devono erogare al lavoratore un importo forfettario pari a € 30,00 lordi per 13 mensilità.
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