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Legno e lapidei (artigianato) – CNEL F060

Previdenza Integrativa e Complementare

ARTIFOND: la contribuzione al Fondo con riferimento ai minimi tabellari, contingenza ed EDR è così determinata:
– 1% a carico del lavoratore;
– 1% a carico dell’impresa;
– 16% del TFR maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, sarà dovuta l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Questi ultimi possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione come sopra definita

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • 1% della retribuzione (minimo tabellare, contingenza, EDR) a carico lavoratore
    • 1% della retribuzione a carico azienda
    • 16% del TFR maturando destinato al Fondo; 100% per lavoratori di prima occupazione
    • Opzione per i neoassunti: versamento volontario aggiuntivo del 2% a carico lavoratore
  • Opportunità commerciali:
    • Consulenza alle aziende per ottimizzare la gestione del TFR e della contribuzione obbligatoria
    • Proporre piani di integrazione volontaria del Fondo per lavoratori di prima occupazione o part-time
    • Offrire strumenti di rendicontazione e reporting per monitorare i versamenti e la correttezza normativa
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Lavoratori di prima occupazione potrebbero non conoscere l’opzione del 2% volontario → rischio di mancato versamento volontario
    • Possibili discrepanze tra TFR maturando e versamenti al Fondo, specialmente per aziende con alta mobilità
  • Spunti operativi concreti:
    • Creare promemoria e check-list per le aziende sui versamenti TFR obbligatori e sulle opzioni volontarie
    • Supportare i lavoratori neoassunti nella scelta dell’eventuale contribuzione aggiuntiva
    • Audit periodico delle aziende per verificare correttezza dei versamenti e rispetto dei parametri contrattuali
Assistenza integrativa

Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.ARTI. al quale possono essere iscritti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a termine se il rapporto ha una durata pari almeno a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con decorrenza dal 1°.2.2013 è attivato un contributo di € 10,42 per 12 mensilità. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • € 10,42 mensili a carico azienda per 12 mensilità per ogni lavoratore iscritto al Fondo SAN.ARTI.
    • Validità: lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori a termine con contratto ≥ 12 mesi
    • In caso di mancata iscrizione: E.A.R. di € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità
  • Opportunità commerciali:
    • Consulenza aziendale per regolarizzare iscrizioni e pagamenti evitando E.A.R. aggiuntive
    • Possibilità di proporre piani integrativi o convenzioni sanitarie aggiuntive, oltre il Fondo obbligatorio
    • Audit dei contratti a termine per verificare il rispetto della soglia dei 12 mesi
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Lavoratori con contratti a termine < 12 mesi possono restare scoperti se non gestiti correttamente
    • Rischio di pagamento E.A.R. non previsto se l’azienda non attua l’iscrizione obbligatoria
  • Spunti operativi concreti:
    • Implementare sistemi di monitoraggio per il calcolo dei contributi e la durata dei contratti
    • Offrire formazione HR sul corretto inquadramento dei lavoratori e gestione iscrizioni al Fondo
    • Valutare strumenti di welfare integrativo aggiuntivo, finanziato dall’azienda, per aumentare il valore percepito dai dipendenti
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Con decorrenza dall’1° maggio 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).
Queste contribuzioni sano destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:
– maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
– maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza.
A partire dal 1° maggio 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
A partire dal 1° maggio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.