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Forestali e agrari – CNEL A181

Previdenza Integrativa e Complementare

le contribuzioni dovute al Fondo sono costituite da: 1,50% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile al calcolo del TFR; l’1% (1,2% a decorrere dall’1.1.2011) a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile al calcolo del TFR; una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; il 100% del TFR maturato per i lavoratori assunti successivamente al 28.4.1993 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi requisiti di iscrizione al Fondo. È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino a un massimo del 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR

Nota operativa:

  • Contribuzione base contenuta: 1,5% azienda + 1,2% lavoratore → possibile gap previdenziale; opportunità per piani integrativi individuali.

  • TFR non sempre integrale: solo 2% per lavoratori ante 1993 → spazio per proporre destinazione aggiuntiva o strumenti alternativi.

  • 100% TFR per nuovi assunti: leva commerciale per consulenza personalizzata su allocazione e rendimento del capitale.

  • Versamenti volontari limitati (max 2%): opportunità per soluzioni extra-fondo (polizze previdenziali o piani individuali).

  • Lavoratori a tempo determinato: inclusione nel Fondo ma possibili discontinuità contributive → coperture integrative per continuità previdenziale.

Assistenza integrativa

le parti concordano di istituire, con decorrenza 1.1.2003, una forma di assistenza sanitaria integrativa, da realizzare mediante il fondo “FILCOOP SANITARIO”, a favore degli impiegati e operai a tempo indeterminato.
Tali lavoratori, se già in forza, saranno iscritti al fondo qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31.12.2002.
Per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2002 l’iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.
La contribuzione al fondo è determinata nella misura di € 52,00 annua di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore. Dall’1.1.2026, la contribuzione al Fondo è incrementata di € 10,00 annui di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore, per complessivi € 62,00.
A decorrere dall’1.1.2011 saranno iscritti al FILCOOP SANITARIO, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato che vengono assunti con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue. La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di € 36 annui, di cui il 50% a carico dell’azienda ed il restante 50% a carico del lavoratore.
A decorrere dall’1.1.2026 saranno iscritti al FILCOOP SANITARIO, salvo rinuncia, gli operai a tempo determinato che nell’ultimo triennio abbiano effettuato almeno 360 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro. Per i lavoratori a tempo determinato dall’1.1.2026, la contribuzione al Fondo è incrementata di € 10,00 annui di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore, per complessivi € 46,00.

Nota operativa:

  • Copertura sanitaria minimale: contribuzione molto bassa → elevata probabilità di prestazioni limitate → forte spazio per polizze integrative.

  • Iscrizione automatica (opt-out): bassa percezione del valore → opportunità di consulenza per valorizzare/integrare il benefit.

  • Lavoratori a termine: accesso condizionato e contribuzione ridotta → rischio scoperture → soluzioni individuali o collettive dedicate.

  • Assenza indicazioni su familiari: possibile area di scopertura → proposta di estensioni familiari.

  • Leva per l’azienda: possibilità di upgrade del piano sanitario come strumento di retention e welfare competitivo.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

il datore di lavoro è tenuto ad assicurare con onere a proprio carico, i propri dipendenti nell’area quadri contro i rischi di responsabilità civile verso terzi con-
seguente a colpa nello svolgimento delle mansioni svolte; al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte

Ente Bilaterale

Non previsto