Previdenza Integrativa e Complementarele Parti prevedono il versamento ai Fondi di previdenza complementare di un contributo aggiuntivo di euro 20,00 mensili (per 14 mensilità) a carico ditta. Ta- le importo viene elevato a euro 23,00 dal 1° gennaio 2026 e a euro 27,00 dal 1° gennaio 2027. Inoltre, per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, se iscritti ai fondi operanti di settore, le aziende dovranno versare direttamente al Fondo pensione, dopo il compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, i seguenti importi: | Inquadramento | Importo in euro | Inquadramento | Importo in euro |
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| QS | 29,41 | B1S | 18,10 | | Q | 27,80 | B1 | 17,08 | | ASS | 25,84 | B2S | 15,68 | | AS | 23,89 | B2 | 14,29 | | A1S | 22,72 | CS | 12,18 | | A1 | 21,44 | C1 | 10,60 | | BSS | 20,23 | C2 | 9,45 | | BS | 19,18 | | |
Inquadramento (Lavoratori di cui all’Appendice) | Importo in euro | Inquadramento (Lavoratori di cui all’Appendice) | Importo in euro | Q | 19,87 | IV | 16,12 | I | 19,39 | V | 15,84 | II | 17,81 | VI | 15,39 | III | 17,12 | | |
Questi stessi importi verranno versati direttamente ai Fondi Pensione operanti nel settore, con decorrenza dal compimento del primo anno di anzianità di ser- vizio e per ogni anno di anzianità, per un massimo di dieci aumenti, in favore dei lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, che non abbiano esercitato la scelta, anche tacita, verso la previdenza complementare e che non abbiano richiesto il riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità biennali entro i primi 6 mesi dall’assunzione. Per tali lavoratori, il versamento di tale contributo mensile da parte del datore di lavoro determinerà l’iscrizione automatica al Fondo pensione. Per i lavoratori già assunti ante 2025, con i requisiti sopra indicati, l’accredito delle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare avverrà entro il 31.12.2025. Nota operativa: |
Assistenza integrativale aziende che applicano il CCNL Elettrici devono versare un importo aggiuntivo di euro 5,00 pro capite e per tutti i mesi (14 mensilità) per la copertura assicurativa prevista dal vigente contratto collettivo. Tale importo è incrementato di euro 2,00 per il 2026 e di euro 3,00 per il 2027. |
Polizze infortuniPer i lavoratori non soggetti a norma di legge all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono all’assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di invalidità permanente totale, rispetti- vamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell’INAIL. |
Quadriappartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto pro- fessionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordina- mento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati. La categoria Quadri si articola su due livelli in funzione del differente grado di contenuti manageriali e/o specialistici delle mansioni esercitate, cui corrispondono due livelli retributivi |