Previdenza Integrativa e Complementarela contribuzione iniziale da versare al fondo Prevedi è così costituita: a) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico dell’impresa; b) 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del lavoratore; c) 18% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993 e carico dell’impresa; d) 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 a carico dell’impresa; e) eventuali versamenti volontari del lavoratore A decorrere dall’1.1.2015 viene istituito un contributo mensile a carico datore di lavoro da versare al Fondo Prevedi, pari ai seguenti importi: € 16,40, liv. 7; € 14,40, liv. 6; € 12,00, liv. 5; € 11,12, liv. 4; € 10,40, liv. 3; € 9,20, liv. 2; € 8,00, liv. 1. Tale contributo è aggiuntivo per i lavoratori iscritti al Fondo al 1.1.2015 mentre comporta l’adesione al Fondo per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Su questo nuovo contributo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà. A decorrere dall’1.3.2020, il contributo mensile viene incrementato di € 2,00 al par. 100 e pertanto i nuovi importi sono i seguenti: Impiegati: € 20,50, liv. 7; € 18,00, liv. 6; € 15,00, liv. 5; € 13,90, liv. 4; € 13,00, liv. 3; € 11,50, liv. 2; € 10,00, liv. 1; Operai – valori orari (*): € 0,1027 liv. 5; € 0,0952 liv. 4; € 0,0890 liv. 3; € 0,0788 liv. 2; € 0,0685 liv. 1; € 0,0570 per Custodi, Portinai, Guardiani, ecc.; Apprendisti impiegati: € 10,00 mensili; Apprendisti operai – valori orari (*): € 0,07 orari. (*) il contributo complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi (nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni). Per tali assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da in- tendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o pari a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o pari a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall’azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l’erogazione della GNF. Le Parti si danno atto che l’importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. TABELLA A – IMPIEGATI Livelli | Valore mensile | 7 | 16,40 | 6 | 14,40 | 5 | 12,00 | 4 | 11,12 | 3 | 10,40 | 2 | 9,20 | 1 | 8,00 |
I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni TABELLA B – OPERAI Livelli | Importo orario | a) Operai di produzione | | Operaio 5° livello | 0,078052 | Operaio 4° livello | 0,072352 | Operaio specializzato | 0,067640 | Operaio qualificato | 0,059888 | Operaio comune | 0,052060 | b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 0,04332 | c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 0,04332 |
I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L’importo complessivo deve essere arrotondato all’euro Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli “standard tecnici e organizzativi” predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell’Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso, per- tanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro. Fondo Prepensionamento Ex Fondo “lavori pesanti e usuranti” – contribuzione: 0,20% calcolato sugli elementi previsti al punto 3, dell’art. 25 del CCNL vigente. Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l’obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore. Il Fondo Prepensionamento mantiene l’operatività con l’anticipo pensionistico e con l’incremento dell’ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa), come da Verbale di Accordo del 21.9.2023, e che si intendono rinnovati, dall’1.1.2027 al 31.12.2029. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse Edili/Edilcasse (da intendersi come quelle accantonate sino al 30.09.2018 nel Fondo lavori usuranti, come previsto dal CCNL vigente) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale. Una volta individuate le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30.09.2025, dell’ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie di seguito elencate. Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dall’1.1.2026 fino al 31.12.2027 (si veda Verbale di accordo dell’8.10.2025). Nota operativa: Il Fondo Prevedi prevede una contribuzione mista (azienda + lavoratore + TFR), con automatismi di adesione, contributi contrattuali aggiuntivi e gestione differenziata per anzianità contributiva e durata del rapporto. Presente anche un Fondo prepensionamento con finalità di anticipo pensionistico. Punti di attenzione / opportunità commerciali: Verifica dei lavoratori non aderenti o con sola contribuzione minima → proposta di incremento volontario o conferimento TFR. Opportunità su lavoratori a termine (<3 mesi) dove il contributo non genera posizione previdenziale → possibile proposta di soluzioni individuali alternative. Analisi dei livelli contributivi per intercettare gap pensionistici, soprattutto per livelli più bassi. Sfruttare il Fondo prepensionamento per consulenza su uscite anticipate e pianificazione previdenziale integrata. Possibilità di proporre piani integrativi extra-contrattuali per aumentare la copertura rispetto ai soli minimi contrattuali.
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