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Dirigenti aziende alberghiere – CNEL H061

Previdenza Integrativa e Complementare

Previdenza complementare
Fondo Mario Negri: l’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo:
– Contributo ordinario: dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 12,86%, dall’1.10.2021 e 1%, elevato al 2% dall’1.1.2026, della retribuzione convenzionale annua;
– Contributo integrativo: a carico del datore di lavoro, è pari al 2,47% dall’1.1.2025 (2,52% dall’1.1.2026; 2,57% dall’1.1.2027; 2,62% dall’1.1.2028) della retribuzione convenzionale annua e confluisce nel conto generale. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina è pari al 4,13% della retribuzione convenzionale annua.
I contributi di cui sopra sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di € 59.224,54.
Previdenza Integrativa Individuale
Associazione Antonio Pastore, contribuzione: a carico del datore di lavoro pari ad € 4.493,16 in ragione d’anno; a decorrere dall’1.10.2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in € 3.986,56 in ragione d’anno. Il contributo da parte del dirigente è pari ad € 774,72.
Per i dirigenti di prima nomina le aziende sono tenute a versare un contributo annuo sufficiente a garantire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella Convenzione A. Pastore.
Garanzia infortuni professionali ed extraprofessionali – a decorrere dall’1.1.2022 è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrattuale “infortuni”. Il relativo premio è inserito nel contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore ed è pari ad € 287,00 per l’anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui sopra, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi € 5.048,26. A decorrere dall’1.1.2023, il premio è fissato nella misura di € 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contribuito dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui sopra, sarà, a regime, pari ad € 5.171,26 annui. A partire dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025, per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10.1.2026, il premio è fissato nella misura di € 560,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente di cui sopra, sarà, a regime, pari ad € 5.321,26 annui.
Ai dirigenti di nuova assunzione e nomina, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. Con decorrenza 1.1.2022, è inserita nella Convenzione Pastore la garanzia contrattuale “Infortuni”, tramite idonea appendice, con una somma massima assicurata calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in € 150.000,00. Pertanto, i datori di lavoro dovranno avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti, anche con riferimento ad eventuali limiti ed esclusioni previsti nella Garanzia Infortuni Pastore che potrebbero non comportare l’automatico adempimento del dettato contrattuale.
Dirigenti di nuova assunzione/nomina
La contribuzione ridotta può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati a far data1.1.2026, per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa. Tali benefici hanno carattere temporaneo, per un massimo di due anni, elevati a tre anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi della disciplina “Invecchiamento Attivo”.
Decorsi i periodi sopra indicati, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
A titolo sperimentale, per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dall’1.1.2026, i datori di lavoro che intendano introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro organico possono usufruire di una particolare agevolazione con riferimento ai versamenti alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri). Tale agevolazione si applica, per una durata massima di due anni dall’assunzione o nomina, ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda onnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione minima contrattuale annuale, riferita ad un contratto di lavoro full time. Il regime agevolato è applicabile esclusivamente nelle aziende che, al momento dell’assunzione o nomina del dirigente, non abbiano altri dirigenti in organico, come risultante dalla dichiarazione aziendale al momento dell’iscrizione al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti).

Per tale fattispecie, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a € 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
Per i medesimi dirigenti, per il periodo di effettiva presenza nel suddetto requisito retributivo, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Associazione Antonio Pastore la contribuzione normale definita dal CCNL (si veda art. 9 dell’Accordo di Rinnovo del 22.12.2025). La sperimentazione di cui sopra ha durata limitata al 31.12.2026.

Previdenza complementare – Fondo Mario Negri

  • Iscrizione obbligatoria per tutti i dirigenti.

  • Contributo ordinario:

    • Datore di lavoro: 12,86% (dal 1.10.2021) della retribuzione convenzionale annua.

    • Dirigente: 1%, elevato al 2% dal 1.1.2026.

  • Contributo integrativo (azienda):

    • 2,47% dal 1.1.2025, a salire progressivamente fino al 2,62% dal 1.1.2028.

  • Per dirigenti di prima nomina: contributo aziendale ridotto al 4,13% (ordinario).

  • Retribuzione convenzionale di riferimento: € 59.224,54.

Previdenza integrativa individuale – Associazione Antonio Pastore

  • Contributo aziendale ordinario: € 4.493,16 annui (ridotto a € 3.986,56 dall’1.10.2021).

  • Contributo dirigente: € 774,72 annui.

  • Garanzia Infortuni: premio progressivamente aggiornato fino a € 560 annui (a regime), con conseguente adeguamento del contributo totale aziendale.

  • Somma assicurata convenzionale: fino a € 150.000; attenzione alle retribuzioni superiori → possibile necessità di copertura integrativa.

Punti di attenzione / opportunità per l’intermediario:

  • Verificare eventuale scopertura per retribuzioni superiori al massimale convenzionale (integrazione infortuni).

  • Valutare integrazioni per dirigenti con contribuzione ridotta (fase agevolata temporanea).

  • Possibili soluzioni integrative su: morte, invalidità permanente, LTC potenziata, coperture extra-professionali, o piani welfare per fidelizzazione.

  • Attenzione alla scadenza dei regimi agevolati (31.12.2026): possibile esigenza futura di adeguamento coperture.

Assistenza integrativa

a favore dei dirigenti è istituito un Fondo Assistenza Sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del SSN, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dall’1.1.2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite a una retribuzione convenzionale annua di € 45.940,00:
– 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a € 206,60 annui;
– 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa; – 1,87% a carico del dirigente in servizio. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dall’1.1.2022, agli iscritti pensionati.
Possono essere iscritti al Fondo, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in € 2.054,00 dall’1.1.2018.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. A decorrere dall’1.1.2026, viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione globale di fatto.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Le Parti concordano di aderire alle attività del Centro di Formazione Management del Terziario, allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti, opportunità di formazione ed aggiornamento. La copertura degli oneri per tali servizi viene finanziata mediante contributi annui, trattenuti dal datore di lavoro sulla retribu-
zione, pari a € 129,12 a carico datore di lavoro e pari a € 129,12 a carico del dirigente; con decorrenza 1.10.2021, il contributo annuo sarà pari a € 290,00 a carico del datore di lavoro e € 130,00 a carico del dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per la pratica realizzazione dei servizi di welfare per il dirigente ed i familiari, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di € 50,00, di cui € 25,00 a carico del datore di lavoro e € 25,00 a carico del dirigente.
Per effetto di tale incremento, per il 2024 e il 2025, il contributo annuo sarà pari a € 315,00 a carico del datore di lavoro e € 155,00 a carico del dirigente.
Per le annualità 2026, 2027 e 2028 l’incremento del contributo annuo sarà, invece, pari ad € 36,00, di cui € 18,00 a carico del datore di lavoro ed € 18,00 a carico del Dirigente. Conseguentemente, con decorrenza 1.1.2026 e fino al 31.12.2028, il contributo annuo sarà pari a € 308,00 a carico del datore di lavoro e a € 148,00 a carico del Dirigente.
In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo Mario Negri.
A decorrere dall’1.1.2026, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di: cessazione per giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari e dimissioni volontarie, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT un contributo pari ad € 2.000,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti. Il contributo non è dovuto per i dirigenti che cessano il rapporto di lavoro con risoluzione consensuale, avendo compiuto i 64 anni di età.
Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari – al CFMT sono assegnate competenze di supporto e organizzative relative alla realizzazione di una piattaforma welfare per i dirigenti del terziario.
Per il biennio 2024-2025 è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari ad € 1.000,00 annui, elevato ad € 1.500,00 per il tri-
ennio 2026-2028, spendibile tramite la piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro potrà accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale.
Nel caso in cui un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributo welfare previsto dal CCNL 28.11.2023, potrà scegliere se rinviare il cre-
dito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo al 31.12.2025, lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti con riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028.