Previdenza Integrativa e ComplementareContributo di solidarietà – Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori iscritti assunti successivamente al 19.12.1994, al ricorrere delle seguenti condizioni: – che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del D.Lgs. 124/1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento; – che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento; – che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva. Le Parti individuano PREVIBANK quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possono aderire i lavoratori privi di previdenza complementare aziendale e decidono di incontrarsi nuovamente Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto 24.3.2022 per i necessari adempimenti. SIM Le parti, a decorrere dall’1.1.2012, concordano la possibilità per le aziende di continuare ad aderire al Fondo previdenziale ARTI & MESTIERI di BPM, fermo re- stando il diritto del lavoratore di aderire ad un altro fondo a parità di condizioni. Le aliquote di contribuzione al Fondo restano quelle di cui al CCNL SIM. Qualora il contratto del Credito dovesse in futuro stabilire un’aliquota a carico azienda superiore al 2,7%, le aziende saranno tenute ad applicare la nuova aliquota. Nota operativa: Previsto un contributo di solidarietà aggiuntivo dell’1% sulla contribuzione datoriale per i lavoratori iscritti assunti dopo il 19.12.1994, al ricorrere di specifiche condizioni. Condizioni principali: il contributo complessivo non deve superare quello previsto per i “vecchi iscritti”; non deve eccedere il livello contributivo previsto per pari inquadramento; tetto massimo complessivo: 3%.
Fondo residuale di settore individuato: PREVIBANK, per lavoratori privi di previdenza complementare aziendale. Possibilità per le aziende di aderire al Fondo ARTI & MESTIERI (BPM), fermo restando il diritto del lavoratore di scegliere altro fondo a parità di condizioni. Aliquote contributive: restano quelle previste dal CCNL, con adeguamento automatico qualora il settore credito preveda una contribuzione aziendale superiore al 2,7%.
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Assistenza integrativaper i Quadri di 3° e 4° livello la spesa annua complessiva a carico dell’azienda per misure a carattere assistenziale, che interessano il predetto personale, connessa a malattia e infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato e per i relativo nucleo familiare. A decorrere dall’1.1.2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dall’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale di- pendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a decorrere dall’1.1.2012 a € 100,00 procapite a carico dell’impresa da versa- re entro il mese di gennaio di ogni anno. SIM A decorrere dall’1.1.2012 le polizze di assistenza sanitaria integrativa stipulate con la compagnia di assicurazione Unipol manterranno validità fino alla scadenza concordata. Successivamente a tale data, si applicheranno le norme dell’art. 57 del CCNL Credito. Nota operativa: Destinatari: Quadri di 3° e 4° livello. Spesa annua aziendale: € 361,52 per ciascun lavoratore, estesa anche al nucleo familiare, per coperture legate a malattia e infortuni. Copertura LTC (non autosufficienza): attiva dall’1.1.2008. Gestione tramite CASDIC (Cassa nazionale assistenza sanitaria credito). Contributo LTC: € 100,00 annui pro-capite a carico azienda (dal 1.1.2012), da versare entro gennaio. Polizze sanitarie Unipol: mantenute fino a scadenza contrattuale; successivamente applicazione disciplina CCNL Credito.
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Altre polizzele aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le eventuali connesse spese legali, conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo (art. 48 del CCNL). |