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Credito – CNEL J241

Previdenza Integrativa e Complementare

Contributo di solidarietà – Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori iscritti assunti successivamente al 19.12.1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:
– che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del D.Lgs. 124/1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
– che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
– che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.
Le Parti individuano PREVIBANK quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possono aderire i lavoratori privi di previdenza complementare aziendale e decidono di incontrarsi nuovamente Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto 24.3.2022 per i necessari adempimenti. SIM
Le parti, a decorrere dall’1.1.2012, concordano la possibilità per le aziende di continuare ad aderire al Fondo previdenziale ARTI & MESTIERI di BPM, fermo re-
stando il diritto del lavoratore di aderire ad un altro fondo a parità di condizioni. Le aliquote di contribuzione al Fondo restano quelle di cui al CCNL SIM. Qualora il contratto del Credito dovesse in futuro stabilire un’aliquota a carico azienda superiore al 2,7%, le aziende saranno tenute ad applicare la nuova aliquota.

Nota operativa:

  • Previsto un contributo di solidarietà aggiuntivo dell’1% sulla contribuzione datoriale per i lavoratori iscritti assunti dopo il 19.12.1994, al ricorrere di specifiche condizioni.

  • Condizioni principali:

    • il contributo complessivo non deve superare quello previsto per i “vecchi iscritti”;

    • non deve eccedere il livello contributivo previsto per pari inquadramento;

    • tetto massimo complessivo: 3%.

  • Fondo residuale di settore individuato: PREVIBANK, per lavoratori privi di previdenza complementare aziendale.

  • Possibilità per le aziende di aderire al Fondo ARTI & MESTIERI (BPM), fermo restando il diritto del lavoratore di scegliere altro fondo a parità di condizioni.

  • Aliquote contributive: restano quelle previste dal CCNL, con adeguamento automatico qualora il settore credito preveda una contribuzione aziendale superiore al 2,7%.

Assistenza integrativa

per i Quadri di 3° e 4° livello la spesa annua complessiva a carico dell’azienda per misure a carattere assistenziale, che interessano il predetto personale, connessa a malattia e infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato e per i relativo nucleo familiare.
A decorrere dall’1.1.2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dall’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale di-
pendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a decorrere dall’1.1.2012 a € 100,00 procapite a carico dell’impresa da versa-
re entro il mese di gennaio di ogni anno.
SIM
A decorrere dall’1.1.2012 le polizze di assistenza sanitaria integrativa stipulate con la compagnia di assicurazione Unipol manterranno validità fino alla scadenza concordata. Successivamente a tale data, si applicheranno le norme dell’art. 57 del CCNL Credito.

Nota operativa:

  • Destinatari: Quadri di 3° e 4° livello.

  • Spesa annua aziendale: € 361,52 per ciascun lavoratore, estesa anche al nucleo familiare, per coperture legate a malattia e infortuni.

  • Copertura LTC (non autosufficienza): attiva dall’1.1.2008.

  • Gestione tramite CASDIC (Cassa nazionale assistenza sanitaria credito).

  • Contributo LTC: € 100,00 annui pro-capite a carico azienda (dal 1.1.2012), da versare entro gennaio.

  • Polizze sanitarie Unipol: mantenute fino a scadenza contrattuale; successivamente applicazione disciplina CCNL Credito.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

le aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le eventuali connesse spese legali, conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo (art. 48 del CCNL).

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Tramite l’Ente Bilaterale ENBICREDITO, le Parti istituiscono il Fondo Nazionale per il Sostegno all’occupazione – F.O.C. il quale provvede ad erogare all’impresa che assume con contratto a tempo indeterminato somme in funzione della tipologia di assunzione (si veda art. 5 dell’Accordo di Rinnovo CCNL del 23.11.2023).