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Ceramica (artigianato) – CNEL V751

Previdenza Integrativa e Complementare

il sistema di previdenza complementare dell’Artigianato è regolato dall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e dall’accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell’artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011

Nota operativa:

  • Sistema previdenza complementare Artigianato (Artifond → Fon.Te.) → leva per proporre consulenza sulla continuità contributiva e accumulo pensionistico.

  • Trasferimento iscritti da Artifond a Fon.Te. → opportunità di verifica adesioni e aggiornamento dati lavoratori.

  • Area scoperta: lavoratori non ancora trasferiti o con contribuzione minima → possibile offerta di piani integrativi o incrementi volontari.

  • Cross-selling: polizze vita, TCM o coperture invalidità/premorienza per rafforzare la protezione previdenziale complessiva.

  • Leva commerciale: trasformare la transizione tra fondi in occasione di consulenza personalizzata e fidelizzazione azienda-dipendente.

Assistenza integrativa

Fondo SANARTI: sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e i lavoratori con contratto a termine di durata almeno pari a 12 mesi; il contributo pari ad € 10,42 per 12 mensilità è versato al Fondo con le modalità e i tempi definiti dal regolamento del Fondo stesso. La manca-
ta iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Nota operativa:

  • Fondo SANARTI con iscrizione obbligatoria per dipendenti a tempo indeterminato e determinato ≥12 mesi → leva per valorizzare il benefit sanitario contrattuale.

  • Contributo aziendale €10,42/mese → opportunità di presentare piani sanitari integrativi o Premium.

  • Area scoperta: mancata iscrizione → obbligo EAR €25/mese → possibilità di proporre coperture sanitarie sostitutive o integrative.

  • Cross-selling: integrazione con polizze sanitarie più complete, LTC o infortuni per aumentare la protezione del dipendente.

  • Leva commerciale: utilizzare il fondo per fidelizzare dipendenti e promuovere la cultura del welfare aziendale.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

SETTORI CHIMICA, CONCIA, GOMMA-PLASTICA, VETRO
Ai quadri è riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali, per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgi-
mento delle proprie mansioni

Ente Bilaterale

Con decorrenza dal 1° maggio 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).
Queste contribuzioni sano destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:
• maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
• maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza.
A partire dal 1° maggio 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. A partire dal 1° maggio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.