Previdenza Integrativa e Complementarela contribuzione a FONDAPI è stabilita come segue: a. con riferimento alla retribuzione utile per il TFR : 1% (1,2% dall’1.1.2011) a carico dell’Azienda e 1% (1,2% dall’1.1.2011) a carico del lavoratore; b. con riferimento alla quota di TFR da maturare nell’anno le quote saranno: – il 2% della retribuzione utile per il TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28.4.1993; – il 100% del TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28.4.1993. c. quota di iscrizione: € 11,36 per ciascun iscritto suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento della iscrizione con modalità che verranno definite; la quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del (livello, gruppo) composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR per ciascuna delle due Parti. Nota operativa: Fondo FONDAPI con contribuzione paritetica (1,2% lavoratore – 1,2% azienda) → leva per valorizzare partecipazione aziendale alla previdenza complementare. Conferimento TFR differenziato (2% o 100% per neo-occupati post 28.4.1993) → opportunità di consulenza previdenziale personalizzata su accumulo pensionistico. Costi di iscrizione e quota associativa limitata → elemento utile per promuovere l’adesione al fondo. Area di sviluppo: lavoratori non iscritti o con contribuzione minima → possibilità di integrazioni previdenziali o piani pensionistici individuali. Cross-selling: collegare la previdenza complementare con polizze vita, invalidità o premorienza per rafforzare la tutela del lavoratore.
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Assistenza integrativaENFEA SALUTE: contribuzione dall’1.1.2019 a carico delle imprese pari ad € 10,00 mensili per 12 mensilità, per tutti i lavoratori dipendenti. Nota operativa: ENFEA SALUTE con contributo aziendale €10/mese → leva per valorizzare il benefit sanitario contrattuale per i dipendenti. Copertura sanitaria di base finanziata dall’impresa → opportunità di consulenza sul welfare aziendale. Area scoperta: prestazioni limitate o familiari non inclusi → possibilità di proporre coperture sanitarie integrative o familiari. Leva commerciale: utilizzare il fondo come punto di partenza per migliorare il livello di protezione sanitaria aziendale. Cross-selling: integrazione con polizze salute più complete, LTC o coperture infortuni/sanitarie individuali.
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Polizze infortunil’azienda erogherà a favore del quadro, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a € 25.822,84. A tal fine l’azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell’onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente. L’azienda inoltre stipulerà, nell’interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale: – una somma pari a 4 annualità della retribuzione in caso di invalidità permanente; – una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto precedente, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi; – una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione in caso di morte |
Ente BilateraleLa bilateralità coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni indispensabili ad integrare la retribuzione del lavoratore. A decorrere dal 29.7.2013 saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base di Accordi e CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende, come di seguito indicato: – Fondo Sicurezza PMI CONFAPI: € 18,00 annui (€ 1,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive di RLS territoriale; € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende con il RLS; – Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI: € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato; € 3,00 annui (€ 0,25 per 12 mesi) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore; – Fondo Sostegno del reddito: € 28,00 annui (€ 2,33 per 12 mesi) per ciascun lavoratore; – Osservatorio della contrattazione del lavoro: € 8,00 annui (€ 0,66 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale/territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello; € 12,00 annui (€ 1,00 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assor- bente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale. A partire dalla data del 29.7.2013 le aziende che applicano tale CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale del 23.7.2012 e dall’Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell’ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all’OPNC e all’ENFEA. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, escluso il TFR. |