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Agenzie di viaggi e turismo – CNEL H04Z

Previdenza Integrativa e Complementare

Previsto un Fondo pensionistico complementare FONTE la cui contribuzione è così determinata:
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro;
– 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo;
– Una quota una tantum, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,49 (€ 11,88 a carico dell’azienda e € 3,62 a carico del lavoratore).
Per i lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 1993 è prevista l’integrale destinazione al Fondo del TFR maturando.
Al momento dell’iscrizione il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR

Nota operativa:

  • Contribuzione previdenziale contenuta (0,55% lavoratore + 0,55% azienda) al fondo Fondo FONTE → possibile gap pensionistico; opportunità di proporre previdenza integrativa individuale (PIP).

  • Conferimento del TFR (3,45% o 100% per prima occupazione) → occasione per analisi dell’adeguatezza della posizione previdenziale e integrazione dell’accantonamento.

  • Possibilità di incremento volontario fino al 2% → leva commerciale per consulenza sull’aumento della contribuzione e sull’ottimizzazione fiscale.

  • Sistema basato su fondo contrattuale standard → spazio per integrazione con strumenti assicurativi di accumulo previdenziale di lungo periodo.

Assistenza integrativa

Fondo EST – contribuzione: € 11,00 dall’1.7.2019, di cui € 10,00 a carico aziende ed € 1,00 a carico lavoratore; € 12,00 a decorrere dall’ 1.11.2019, di cui € 11,00 a carico aziende ed € 2,00 a carico lavoratore. A decorrere da gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo e incrementato di € 3,00 mensili a carico del datore di lavoro.
È consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione.

Nota operativa:

  • Contributo sanitario contenuto (€12 mensili, con incremento dal 2027) al fondo Fondo EST → possibile copertura sanitaria parziale; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative.

  • Prestazioni standard del fondo contrattuale → spazio per integrazione su aree spesso limitate (odontoiatria, alta diagnostica, non autosufficienza).

  • Iscrizione estesa anche ai contratti a termine (>3 mesi) → occasione per analisi delle coperture effettive e proposta di soluzioni sanitarie personalizzate.

  • Alternativa retributiva in caso di mancata adesione (€16 lordi per 14 mensilità) → leva commerciale per offrire coperture assicurative più efficaci rispetto alla sola componente retributiva.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

le indennità per il personale impiegatizio non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge vengono stabilite con un massimale di almeno € 7.746,85 per l’invalidità permanente e € 5.164,57 per la morte

Nota operativa:

  • Massimali assicurativi contenuti (€7.746,85 per invalidità permanente e €5.164,57 per morte) → possibile copertura insufficiente; opportunità di proporre polizze infortuni integrative con capitali più elevati.

  • Garanzia prevista per personale non soggetto a copertura obbligatoria → occasione per verifica delle tutele effettive e integrazione assicurativa personalizzata.

  • Copertura limitata agli eventi infortunistici → possibile scopertura su malattia e invalidità non da infortunio; spazio per soluzioni di protezione della persona e del reddito.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

– L’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni;
– I quadri devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria (Qu.A.S.). La relativa quota contributiva annua è fissata in € 340,00 (€ 360,00 dall’1.1.2025; € 380,00 dall’1.1.2026) a carico del Quadro. La quota costitutiva una tantum è fissata in € 340,00 a carico dell’azienda

Nota operativa:

  • Copertura RC prevista solo per responsabilità verso terzi nello svolgimento delle mansioni → possibile scopertura su responsabilità professionale più ampia o danni patrimoniali; opportunità di proporre polizze RC professionale integrative per quadri.

  • Iscrizione obbligatoria alla cassa sanitaria Qu.A.S. con contributo definito → prestazioni standard; spazio per integrazione con polizze sanitarie più complete o familiari.

  • Sistema di tutela contrattuale limitato a specifiche garanzie → occasione per consulenza assicurativa dedicata a quadri su protezione patrimoniale e sanitaria.

Ente Bilaterale

La quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore. Le parti si danno atto che, ai fini della definizione della paga base nazionale, si è tenuto conto dell’obbligatorietà della quota dello 0,20% a carico del datore di lavoro. L’azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di im-
porto pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità. Il versamento dell’elemento distinto della retribuzione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni erogate dall’ente bilaterale competente.