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Metalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici (artigianato) – CNEL C030

Previdenza Integrativa e Complementare

le fonti istitutive del Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano (Artifond) hanno sottoscritto, in data 27.1.2011 un “Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dell’artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te.”. La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è così determinata:
– TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge;
– 1% a carico del lavoratore;
– 1% a carico dell’impresa.

Nota operativa:

Contribuzione sintetica:

  • Azienda: 1% della retribuzione tabellare;
  • Lavoratore: 1% della retribuzione tabellare;
  • TFR: versamento secondo le disposizioni di legge e CCNL.

Opportunità commerciali:

  • Proporre consulenza sulla gestione del passaggio da Artifond a Fon.Te. per ridurre errori e ottimizzare versamenti.
  • Vendita di prodotti assicurativi complementari per integrare il TFR e la pensione base.
  • Offrire servizi di comunicazione e formazione per i lavoratori sulla previdenza complementare.

Aree di scopertura/integrazione:

  • Possibile confusione nella transizione tra Fondi (Artifond → Fon.Te.) con rischio di omissioni contributive.
  • Limitata contribuzione minima (1% azienda + 1% lavoratore) che può generare gap previdenziali nel lungo periodo.
  • Mancanza di incentivi per adesione dei giovani o contributi aggiuntivi volontari.

Spunti operativi concreti:

  • Creare pacchetti di consulenza “onboarding Fondo” per aziende artigiane.
  • Campagne informative per incentivare adesioni volontarie e contribuzioni aggiuntive.
  • Proporre piani integrativi per TFR e previdenza complementare mirati ai dipendenti con minori contribuzioni.
Assistenza integrativa

Fondo SAN.ARTI – a decorrere dall’1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; con pari decorrenza è attivato un contributo a carico azienda pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità.
A decorrere dall’1.6.2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
La mancata iscrizione al Fondo determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Nota operativa:

Contribuzione sintetica:

  • Azienda: € 10,42/mese per 12 mensilità per lavoratori a tempo indeterminato e determinato con contratto ≥12 mesi;
  • Lavoratore: nessuna contribuzione obbligatoria;
  • Penale: mancata iscrizione → E.A.R. € 25 lordi/mese per 13 mensilità.

Opportunità commerciali:

  • Vendita di piani sanitari integrativi aggiuntivi per coprire gap rispetto a SAN.ARTI.
  • Servizi di consulenza HR per gestire correttamente iscrizioni e adempimenti.
  • Proporre polizze familiari o per apprendisti che non rientrano nel Fondo.

Aree di scopertura/integrazione:

  • Lavoratori a termine <12 mesi esclusi → gap di copertura sanitaria.
  • Prestazioni standard del Fondo potrebbero non coprire patologie o famigliari non fiscalmente a carico.
  • Rischio legale e contabile in caso di omissione contributiva (obbligo E.A.R.).

Spunti operativi concreti:

  • Campagne formative interne per HR e payroll sul rispetto delle iscrizioni.
  • Offrire upgrade assicurativi individuali per lavoratori esclusi o con esigenze particolari.
  • Monitoraggio mensile delle iscrizioni per prevenire pagamenti E.A.R. e ottimizzare costi aziendali.
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

A decorrere dall’1.1.2022 la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità. Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari ad € 30,00 lordi mensili per 13 mensilità.