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Dirigenti Commercio – CNEL H021

Previdenza Integrativa e Complementare

Previdenza complementare
Fondo Mario Negri: l’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo:
– Contributo ordinario: dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente, a decorrere dall’1.10.2021, al 12,86%, e 1% (elevato al 2% dall’1.1.2026) della retribuzione convenzionale annua;
– Contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale: a carico del datore di lavoro, è pari al 2,47% dall’1.1.2025 (2,52% dall’1.1.2026; 2,57% dall’1.1.2027; 2,62% dall’1.1.2028) della retribuzione convenzionale annua e confluisce nel conto generale.
Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina è pari al 4,13% della retribuzione convenzionale annua.
I contributi di cui sopra sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di € 59.224,54.
Con Verbale di Accordo del 10.9.2019 le parti concordano che, per il periodo di proroga del CCNL (1.1.2019 – 31.12.2019), l’aliquota del contributo integrativo passa dall’attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale.
Con successivo accordo del 16.6.2021 le parti concordano un incremento dell’aliquota del contributo integrativo dal 2,15% al 2,19% dall’1.1.2020, e al 2,31% dall’1.1.2021, della retribuzione convenzionale. Previdenza Integrativa Individuale
Associazione Antonio Pastore, contribuzione: € 4.296,45 dall’1.10.2021 a carico del datore di lavoro in ragione d’anno ed € 464,81 a carico del dirigente, sempre in ragione d’anno.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la copertura contrattuale Infortuni, tramite idonea appendice, con una somma massima assicurata calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Il relativo premio è inserito nel contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore ed è pari ad € 287,00 per l’anno 2022, con la conseguenza che, ferma restando la trattenuta a carico del diri-
gente, il contributo dovuto per ciascun dirigente ordinario verrà rideterminato in complessivi € 5.048,26 annui. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il premio è fissato nella misura di € 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del dirigente, sarà, a regime, pari ad € 5.171,26 annui.
A partire dal periodo contributivo relativo al 4° trimestre 2025, per il pagamento del quale è prevista la scadenza del 10.1.2026, il premio è fissato nella misura di € 560,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma re-
stando la trattenuta a carico del dirigente, sarà a regime, pari ad € 5.321,26 annui. Ai Dirigenti di nuova assunzione/nomina come di seguito definito, assunti o nominati dal 21.7.2016 saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore.
Il contributo versato all’Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale. Tale contri-
buto viene versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Dirigenti di nuova assunzione/nomina
La contribuzione ridotta può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati a far data dall’1.1.2026, per una sola volta nell’arco della carriera lavorativa. Tali benefici hanno carattere temporaneo per un massimo di due anni, elevati a 3 anni in caso di contratti a termine (invecchiamento attivo). A titolo sperimentale (1.1.2026 – 31.12.2026), per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dall’1.1.2026, i datori di lavoro che intendano introdurre, per la prima volta, una figura dirigenziale nel loro organico possono usufruire di una particolare agevolazione con riferimento ai versamenti alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri). Tale agevolazione si applica, per una durata massima di due anni dall’assunzione o nomina, ai dirigenti che percepiscono una retribuzione lorda omnicomprensiva non superiore al 3% della retribuzione minima contrattuale annuale, riferita ad un contratto di lavoro full time. Il regime agevolato è applicabile esclusivamente nelle aziende che, al momento dell’assunzione o nomina del dirigente, non abbiano altri dirigenti in organico, come risultante dalla dichiarazione aziendale al momento dell’iscrizione al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti). Per tale fattispecie, per la previdenza complementare il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a € 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di la-
voro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.

Con riferimento ai medesimi dirigenti, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Associazione Antonio Pastore la contribuzione come definito nel CCNL vigente (si veda Accordo integrativo del 12.11.2025).

Nota operativa:

  • Contribuzione su retribuzione convenzionale (€ 59.224,54) → possibile gap previdenziale significativo per dirigenti con RAL elevata → opportunità per piani pensionistici integrativi (PIP / fondi aperti).

  • Incremento progressivo contributo integrativo → aumento costo azienda ma non proporzionale alla retribuzione reale → spazio per soluzioni personalizzate executive.

  • Aumento contributo dirigente (dal 2% dal 2026) → momento utile per consulenza previdenziale e revisione strategia contributiva.

  • Regime agevolato (€ 300 annui) → forte sottocopertura previdenziale iniziale → intervenire con soluzioni integrative immediate per dirigenti neo-assunti.

  • Assenza obbligo contributivo dirigente in regime agevolato → leva per proporre contribuzione volontaria o strumenti individuali.

  • Copertura Antonio Pastore con massimale infortuni su € 150.000 → verificare eventuali eccedenze → proporre polizze infortuni e vita integrative.

  • Incremento premi assicurativi Pastore (fino a € 560 annui) → attenzione a equilibrio costo/beneficio e verifica adeguatezza coperture.

  • Prosecuzione volontaria → fase critica per pianificazione previdenziale e assicurativa post-rapporto.

  • Azienda: possibilità di utilizzo della previdenza complementare come strumento di retention e compensation evoluta (es. contribuzioni aggiuntive, piani individuali dedicati).

Assistenza integrativa
a favore dei dirigenti è istituito un Fondo Assistenza Sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del SSN, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dall’1.1.2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite a una retribuzione convenzionale annua di € 45.940,00:
– 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a € 206,60 annui;
– 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
– 1,87% a carico del dirigente in servizio.
Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che so-
no riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dall’1.1.2022, agli iscritti pensionati. Possono essere iscritti al Fondo, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in € 2.054,00 dall’1.1.2018.
A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria, pari al 60% di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.

Nota operativa:

  • Base contributiva su retribuzione convenzionale (€ 45.940) → possibile scopertura sanitaria per dirigenti con redditi elevati → opportunità per coperture sanitarie integrative ad alto massimale.

  • Garanzia LTC inclusa ma limitata (€ 206,60 annui) → valutare integrazione con polizze Long Term Care dedicate o rendite vitalizie.

  • Copertura familiari parziale (esclusione prevenzione) → spazio per soluzioni familiari complete (prevenzione, odontoiatria, extra ricovero).

  • Contributo pensionati elevato (€ 2.054 annui) → area di consulenza su alternative o ottimizzazione coperture sanitarie post-lavorative.

  • Presenza contributo superstiti → opportunità di affiancare coperture vita e protezione nucleo familiare.

  • Prosecuzione volontaria → momento strategico per rimodulazione coperture e consulenza personalizzata.

  • Possibili carenze su massimali, network internazionale, comfort alberghiero, tempi di accesso → target per clientela executive.

  • Azienda: possibilità di sviluppare welfare sanitario integrativo per dirigenti come leva di retention e benefit differenziante.

  • Cross-selling: integrazione con polizze malattie gravi, LTC evoluta e coperture sanitarie premium.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

l’azienda deve stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza contro i rischi degli infortuni sia professionali sia extraprofessionali che assicuri:
a) una somma pari a 6 annualità della retribuzione, in caso di invalidità permanente;
b) una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 1124/1965 e s.m.i. A decorrere dall’1.1.2026, viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale;
c) una somma pari a 5 annualità della retribuzione in caso di morte. Con decorrenza 1° gennaio 2022, è inserita nella Convenzione Pastore la garanzia contrattuale “Infortuni”, tramite idonea appendice, con una somma massi-
ma assicurata calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Pertanto, i datori di lavoro dovranno avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, anche con riferimento ad eventuali limiti ed esclusioni previsti nella Garanzia Infortuni Pastore che potrebbero non comportare l’automatico adempimento del dettato contrattuale.

Nota operativa:

  • Capitale assicurato parametrato alla retribuzione ma con limite nella Convenzione Pastore (€ 150.000) → possibile grave scopertura per dirigenti con RAL superiore → necessaria polizza infortuni integrativa “top-up”.

  • Obbligo contrattuale su 6 annualità IP e 5 annualità morte → verificare sempre coerenza tra polizza attiva e requisito CCNL (rischio inadempienza azienda).

  • Presenza di franchigie e soglia minima (3%) su extraprofessionale → possibile riduzione indennizzo → opportunità per coperture senza franchigia o con franchigie ridotte.

  • Tabella INAIL (DPR 1124/1965) → criteri liquidativi spesso penalizzanti → proporre polizze con tabelle migliorative (ANIA o personalizzate).

  • Garanzia standard potrebbe non coprire adeguatamente attività extraprofessionali a rischio (sport, hobby) → area di integrazione.

  • Attenzione a esclusioni contrattuali Pastore → verificare necessità di coperture aggiuntive (es. guida, trasferte, estero).

  • Possibile carenza su diaria, rimborso spese mediche, inabilità temporanea → proporre pacchetti infortuni più completi.

  • Azienda: rischio legale e reputazionale in caso di coperture insufficienti → opportunità di audit assicurativo e adeguamento polizze dirigenti.

  • Cross-selling: integrazione con polizze vita e invalidità permanente da malattia per protezione completa del dirigente.

Altre polizze

Non Previste

Quadri

Non Previste

Ente di formazione/politiche attive

Viene istituito il CFMT Comitato di Formazione Management del Terziario, avente lo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti, opportunità di formazione ed aggiornamento. La copertura degli oneri per tali servizi viene finanziata mediante contributi annui, trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione, pari a € 129,12 a carico datore di lavoro e pari a € 129,12 a carico del dirigente; con decorrenza 1.10.2021, il contributo annuo sarà pari a € 290,00 a carico del datore di lavoro e € 130,00 a carico del dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l’espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per la pratica realizzazione dei servizi di welfare per il dirigente ed i familiari, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di € 50,00, di cui € 25,00 a carico del datore di lavoro e € 25,00 a carico del dirigente.
Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, il contributo annuo sarà pari a € 315,00 a carico del datore di lavoro e € 155,00 a carico del dirigente. Per le annualità 2026, 2027 e 2028 l’incremento del contributo annuo sarà, invece, pari ad € 36,00, di cui € 18,00 a carico del datore di lavoro ed € 18,00 a carico dirigente. Conseguentemente, con decorrenza 1.1.2026 e fino al 31.12.2028, il contributo annuo sarà pari a € 308,00 a carico del datore di lavoro e ad € 148,00 a carico del dirigente. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo Mario Negri.
A decorrere dall’1.7.2021, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di: cessazione per giusta causa, licenziamento per ragioni disciplinari, dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT un contributo pari ad € 2.500,00 per l’attivazione di procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
A decorrere dall’1.1.2026, il contributo di cui sopra viene fissato in € 2.000,00. Con la stessa decorrenza, nelle tipologie di cessazione da cui deriva il suddetto obbligo contributivo sono incluse le risoluzioni consensuali (si veda allegato H del CCNL vigente). Per tale tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano compiuto i 64 anni di età. Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari – al CFMT sono assegnate competenze di supporto e organizzative relative alla realizzazione di una piattaforma welfare per i dirigenti del terziario.
A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del CCNL 1.1.2022 – 31.12.2025, con decorrenza 1.1.2024 e 1.1.2025, per i dirigenti è prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari ad € 1.000,00 annui, spendibile tramite la piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro potrà accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale.
Per il triennio 2026 – 2028, verrà riconosciuto dalle aziende un credito welfare contrattuale di un valore pari ad € 1.500,00 annui, secondo i criteri sopra riportati.
Nel caso in cui un dirigente, a fine 2025, non abbia speso tutto o parte del contributi welfare previsto dal CCNL 12.4.2023, potrà scegliere se rinviare il credito all’anno successivo oppure destinarlo al Fondo Mario Negri. In caso di mancata comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo al 31.12.2025, lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti con riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028.