Previdenza Integrativa e ComplementareIl sistema di previdenza complementare è regolato dall’accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di ARTIFOND e dall’accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell’artigianato da ARTIFOND a FON.TE e confluenza degli attuali iscritti da ARTIFOND a FON.TE, sottoscritto il 27.1.2011. La contribuzione al Fondo, con riferimento alla retribuzione tabellare, è così determinata: – 1% a carico del lavoratore; – 1% a carico dell’azienda; – TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge. Nota operativa: FON.TE (ex ARTIFOND) per artigianato: contribuzione paritetica 1% lavoratore + 1% azienda, con TFR integrabile → leva commerciale per proporre aumenti volontari e protezioni accessorie integrate al fondo. Contribuzione sintetica: - Lavoratore: 1% retribuzione tabellare
- Azienda: 1% retribuzione tabellare
- TFR: versamento secondo CCNL e norme di legge (integrazione possibile)
- Adesione volontaria per incrementi contributivi e personalizzazione
Opportunità commerciali: - Incentivare contributo volontario → incremento montante previdenziale
- Proporre moduli aggiuntivi: invalidità, premorienza, LTC
- Target: artigiani e dipendenti del settore → ottimizzazione TFR e pianificazione previdenziale
- Consulenza fiscale su deducibilità contributi e simulazioni montante pensionistico
Aree di scopertura/integrazione: - Aliquota base limitata (2%) → potenziale pensione insufficiente
- Coperture accessorie assenti → rischio eventi prematuri o invalidità
- TFR vincolato alle misure CCNL → limitata flessibilità
- Partecipazione volontaria → rischio bassa adesione a contributi aggiuntivi
Spunti operativi concreti: - Campagne informative su TFR e contributi volontari
- Simulazioni personalizzate di montante previdenziale
- Pacchetti modulabili: fondo base + incremento volontario + protezioni extra
- Segmentazione lavoratori: giovani → accumulo lungo termine, senior → protezione capitale
- Cross selling su polizze vita, LTC e invalidità abbinate al fondo
- Supporto HR per gestione adesioni, versamenti e comunicazione valore previdenziale
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Assistenza integrativaFondo Sanitario Nazionale Integrativo SANARTI. Contribuzione: a decorrere dal 1°.1.2011, € 10,42 per 12 mensilità, per i dipendenti a tempo indeterminato e per gli apprendisti; a decorrere dal 1°.8.2014 son iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto di lavoro ha una durata iniziale di almeno 12 mesi. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Nota operativa: Fondo SANARTI: contribuzione obbligatoria aziendale €10,42/mese per T.I. e apprendisti, estesa T.D. ≥12 mesi dal 01/08/2014. Obbligo mancato → pagamento EAR €25/mese → leva per proporre upgrade coperture e gestione corretta adesioni. Contribuzione sintetica: - Azienda: € 10,42/mese per 12 mesi
- Applicabile a: T.I. e apprendisti (dal 01/01/2011); T.D. ≥12 mesi (dal 01/08/2014)
- Obbligo EAR: € 25 lordi/mese per 13 mensilità se mancata iscrizione
- Nessun contributo a carico del lavoratore
Opportunità commerciali: - Proporre estensioni volontarie: familiari, odontoiatria, alta diagnostica, malattie gravi
- Consulenza HR per evitare EAR → risparmio e compliance
- Pacchetti modulari combinando fondo base + upgrade prestazioni
- Target: aziende sanitarie, studi professionali → welfare percepito + retention
Aree di scopertura/integrazione: - Prestazioni base limitate, massimali ridotti
- Familiari esclusi senza contributo aggiuntivo
- T.D. con contratto <12 mesi non coperti
- Obbligo EAR → rischio contenzioso o costi aggiuntivi
Spunti operativi concreti: - Campagne informative su estensioni e inclusione familiari
- Offerta di pacchetti modulari con upgrade massimali e prestazioni aggiuntive
- Check-up coperture aziendali vs gap individuali → proporre soluzioni mirate
- Cross selling su polizze sanitarie integrative, diaria ricovero, LTC
- Supporto HR su iscrizioni e gestione EAR per compliance contrattuale
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Polizze vitaNon Previste |
Polizze infortuniNon previste |
Altre polizzeNon Previste |
Quadriai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta, altresì, ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni |
Ente BilateraleCon decorrenza dal 1° maggio 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato). Queste contribuzioni sano destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni: • maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese; • maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro; • sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza. A partire dal 1° maggio 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. A partire dal 1° maggio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un im- porto forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. |