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Metalmeccanici (piccola industria) – Confimi – CNEL C01A

Previdenza Integrativa e Complementare

I lavoratori, una volta terminato il periodo di prova, potranno iscriversi volontariamente al Fondo negoziale di previdenza complementare che sarà individuato dalle Parti stipulanti. a. Contribuzione a carico azienda, ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8° e 9° categoria, denominato “retribuzione convenzionale previdenza complementare”, sarà pari a:
– 1,2% dall’1.1.2000, per la generalità dei lavoratori;
– 1,6% per i soli lavoratori che contribuiscano con almeno pari aliquota. A decorrere dall’1.1.2022, la contribuzione a carico azienda viene elevata al 2%, a condizione che i lavoratori contribuiscano con almeno una quota pari all’1,2%. – A decorrere dall’1.1.2022, in favore dei dipendenti che all’atto dell’iscrizione non abbiano compiuto i 35 anni e che aderiscano per la prima volta alla previdenza complementare, l’azienda verserà al fondo negoziale di riferimento, un contributo una tantum di € 120,00, entro un anno dall’iscrizione e in aggiunta alla contribuzione ordinaria;
b. Contribuzione a carico lavoratore, ragguagliata alla “retribuzione convenzionale previdenza complementare”:
– 1,2% dall’1.1.2000. Resta salva la facoltà del lavoratore di optare per un’aliquota a proprio carico superiore, ragguagliata alla retribuzione utile per il calcolo del TFR, denominata “retribuzione TFR”.
c. Quota di TFR: a favore dei lavoratori l’azienda verserà il TFR maturato nell’anno secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.4.1993 possono optare all’atto dell’iscrizione al Fondo per una quota annua di TFR da destinare al Fondo Pensione pari al 40%.

Nota operativa:

Contribuzione sintetica:

  • Azienda: 1,2% retribuzione convenzionale (generalità), 1,6% se il lavoratore contribuisce almeno allo 1,2%; dal 1.1.2022 aumento a 2% con condizione di contribuzione minima lavoratore.
  • Azienda: contributo una tantum € 120 per under 35 alla prima adesione, entro un anno dall’iscrizione.
  • Lavoratore: 1,2% retribuzione convenzionale, con possibilità di aumentare volontariamente fino a aliquota maggiore; TFR versato secondo legge, 40% opzionale per assunti prima del 29.4.1993.

Opportunità commerciali:

  • Proporre strumenti di comunicazione e onboarding per under 35, evidenziando il contributo aziendale extra € 120 come leva di engagement.
  • Consulenza su ottimizzazione contribuzioni e TFR per lavoratori con anzianità pregressa.
  • Offerta di piani di contribuzione volontaria integrativa e soluzioni di investimento personalizzate.

Aree di scopertura/integrazione:

  • Gap per lavoratori over 35 che non hanno incentivi extra.
  • Possibili inefficienze nell’adozione della quota TFR facoltativa pre-1993.
  • Opportunità di uniformare la comunicazione su contribuzione volontaria e minima aziendale per migliorare adesioni.

Spunti operativi concreti:

  • Campagna informativa mirata agli under 35 per valorizzare la contribuzione una tantum.
  • Audit aziendale su contribuzioni obbligatorie e volontarie per ridurre errori di calcolo.
  • Proposte di piani di investimento personalizzati per lavoratori interessati a maggiori rendimenti.
  • Formazione HR e lavoratori su TFR e gestione fondi complementari.
Assistenza integrativa

Fondo PMI SALUTE – Contribuzione: a decorrere dal 1.1.2019: € 12,00 mensili a carico azienda per ogni lavoratore. I lavoratori assunti successivamente al 1.1.2017 sono iscritti a PMI Salute con effetto dalla data di assunzione e possono rinunciare dando comunicazione scritta. L’iscrizione obbligatoria a PMI SALUTE è prevista per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova e con una durata residua del rapporto di lavoro pari ad almeno 5 mesi al momento della richiesta di adesione.

Nota operativa:

Contribuzione sintetica:

  • Azienda: € 12,00/mese per lavoratore, obbligatorio.
  • Lavoratore: nessun contributo diretto.
  • Iscrizione automatica per assunti dopo il 1.1.2017 e per contratti a termine ≥ 5 mesi; possibilità di rinuncia scritta.

Opportunità commerciali:

  • Proporre estensioni di copertura sanitaria premium o pacchetti famiglia.
  • Offrire soluzioni assicurative integrative per lavoratori part-time o con contratti brevi che non raggiungono soglia 5 mesi.
  • Servizi di consulenza HR per gestione adesioni, rinunce e comunicazioni obbligatorie.

Aree di scopertura/integrazione:

  • Gap per lavoratori con contratti brevi < 5 mesi, che non accedono alla copertura.
  • Possibile inefficienza nella gestione delle rinunce e comunicazioni scritte.
  • Assenza di contributo volontario dei lavoratori per upgrade di prestazioni.

Spunti operativi concreti:

  • Campagna di upselling verso piani integrativi aziendali o pacchetti famiglia.
  • Check-up dei processi HR per assicurare corrette iscrizioni e rinunce.
  • Proposte di coperture aggiuntive individuali con premio agevolato per lavoratori esclusi dalla contribuzione obbligatoria.
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda erogherà a favore dei quadri (stipulando apposita polizza assicurativa), in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a € 20.658,28. L’azienda inoltre stipulerà una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a. una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente;
b. una somma proporzionale al grado di invalidità in caso di invalidità permanente parziale;
c. una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte
L’azienda è tenuta altresì ad assicurare il quadro per rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali. AI quadro viene riconosciuta la copertura delle spese e l’assistenza legale in procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

Ente Bilaterale

Non previsto