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Lapidei (piccola industria) – Confapi – CNEL F020

Previdenza Integrativa e Complementare

Fondo pensione complementare FONDAPI – Contribuzione dovuta:
– 1,90% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dell’impresa;
– 1,40% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del lavoratore;
– 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28.4.1993;
– 40% (dall’1.5.2008) dell’accantonamento TFR maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28.4.1993;
All’atto dell’adesione al fondo è dovuta una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, pari a € 11,36 di cui € 5,68 a carico del lavoratore e € 5,68 a carico del datore di lavoro
Le Parti stabiliscono, per tutti i lavoratori dipendenti, un versamento straordinario contrattuale a FONDAPI di € 150,00 (una tantum), come incentivo alla promozione delle adesioni al Fondo, secondo le modalità concordate tra le parti e di intesa con FONDAPI, con verbale di accordo del 10.4.2019.
Le Parti concordano di istituire a partire dal 1.1.2022, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 5,00 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo FONDAPI per ogni lavoratore in forza alla data del 1.1.2022.
Per i lavoratori iscritti al FONDAPI al 1.1.2022, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà. Le aliquote contributive a carico dell’azienda vengono incrementate dello 0,25% dal 1.6.2021 e dello 0,25% dal 1.1.2022.

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Datore di lavoro: 1,90% della retribuzione utile al TFR + quota una tantum € 5,68 + contributo aggiuntivo € 5,00/mese (dal 1.1.2022)
    • Lavoratore: 1,40% della retribuzione utile al TFR + quota una tantum € 5,68
    • TFR: 100% per prima occupazione dopo 28.4.1993; 40% per lavoratori antecedenti
    • Versamento straordinario incentivante: € 150,00 una tantum
  • Opportunità commerciali:
    • Promuovere adesioni volontarie o versamenti aggiuntivi dei lavoratori per migliorare il montante pensionistico.
    • Offrire consulenza su ottimizzazione fiscale dei contributi aggiuntivi e TFR destinato.
    • Proporre servizi di comunicazione interna per stimolare l’adesione e fidelizzazione dei dipendenti.
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Lavoratori non ancora iscritti → possibilità di promuovere l’adesione obbligatoria contrattuale come leva di consulenza.
    • Possibili gap informativi sulle modalità di versamento straordinario e contributo aggiuntivo dell’azienda.
    • Nessuna copertura aggiuntiva per dipendenti part-time o a termine non inclusi nelle soglie di iscrizione.
  • Spunti operativi concreti:
    • Verificare che tutte le aziende abbiano correttamente calcolato e versato il contributo aggiuntivo € 5,00/mese e le rivalutazioni 2021-2022.
    • Preparare simulazioni personalizzate di montante pensionistico per dipendente per incentivare versamenti volontari.
    • Controllare il corretto calcolo dei TFR destinati al fondo, soprattutto per differenti date di prima occupazione.
Assistenza integrativa

Le Parti individuano ALTEA come Fondo intersettoriale costituito fra FENEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL. La quota di contribuzione ai Fondo è:
-€ 10,00 (€ 13,00 dall’1.1.2022) mensili, per ogni dipendente in forza.
Il contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

i datori di lavoro sono tenuti a garantire il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni

Ente Bilaterale

La bilateralità coinvolge tutte le imprese aderenti e non alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni indispensabili ad integrare la retribuzione del lavoratore.
Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi per 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, escluso il TFR.
Sono fatti salvi eventuali accordi, o regolamenti aziendali, senza oneri a carico dei lavoratori concordati e operativi alla data del 12.10.2016 che assicurino a tutti i lavoratori dell’azienda una copertura comportante una contribuzione pari o superiore a quella prevista dal sistema bilaterale ENFEA/CONFAPI e che garantisca prestazioni analoghe e/o equivalenti a quelle previste da ENFEA.
I contributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota a carico aziende come di seguito indicate:
ENFEA: € 4,50/mese per lavoratore a tempo pieno, per 12 mensilità; € 4,25/mese per lavoratore part time fino a 20 ore, per 12 mensilità;
OPNC: € 1,50/mese per lavoratore di azienda priva di RLS, per 12 mensilità; € 0,50/mese per lavoratore di azienda con RLS interno, per 12 mensilità.

Organismo Bilaterale

A decorrere dal 27.2.2019 saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralità i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
– Fondo Sicurezza PMI CONFAPI: € 18,00 annui (€ 1,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende prive di RLS territoriale; € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore, dovuto dalle aziende con il RLS;
– Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI: € 6,00 annui (€ 0,50 per 12 mesi) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’apprendistato; € 3,00 annui (€ 0,25 per 12 mesi) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore;
– Fondo Sostegno al reddito: € 28,00 annui (€ 2,33 per 12 mesi) per ciascun lavoratore;
– Osservatorio della contrattazione e del lavoro:
1) € 8,00 annui (€ 0,66 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale/territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello.
2) € 12,00 annui (€ 1,00 per 12 mesi) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
A decorrere dal 27.2.2019 le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.
L’avvio dei suddetti costi si attiverà nel momento in cui le rispettive Confederazioni definiranno la piena ed effettiva operatività degli enti bilaterali.