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Istituzioni socio-assistenziali – Uneba – CNEL T141

Previdenza Integrativa e Complementare

Gli oneri a carico dell’Ente sono pari a 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del T.F.R.;
Gli oneri a carico del lavoratore sono pari a 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del T.F.R..
All’atto dell’iscrizione al Fondo verrà versata una quota di prima iscrizione da suddividere in parti uguali fra lavoratore ed Ente.
Gli oneri a carico dell’Ente sono dovuti esclusivamente nei confronti del fondo che le parti individueranno di comune accordo.
Fermo restando l’individuazione del Fondo negoziale definitivo, sono fatti salvi e continuano ad applicarsi eventuali accordi o condizioni contrattuali precedenti nei quali erano previste forme di adesione a Fondi di previdenza complementare di tipo negoziale.
Le parti convengono di costituire un’apposita commissione che individui entro il 30.6.2021 le modalità e tempi di applicazione.

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Datore di lavoro: 1,05% retribuzione utile TFR
    • Lavoratore: 1,05% retribuzione utile TFR
    • Quota di prima iscrizione: metà datore di lavoro, metà lavoratore
    • Fondo negoziale da individuare; in attesa, continuano eventuali accordi precedenti
  • Opportunità commerciali:
    • Proporre supporto nella scelta del Fondo negoziale più vantaggioso.
    • Offrire versamenti volontari aggiuntivi per incrementare pensione complementare.
    • Servizi di consulenza per l’allineamento e aggiornamento del personale sui versamenti.
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Possibile ritardo nell’individuazione del Fondo → rischio di mancata uniformità.
    • Gap tra contribuzione minima CCNL e esigenze pensionistiche reali dei lavoratori.
  • Spunti operativi concreti:
    • Offrire strumenti digitali per monitorare contributi e saldo TFR destinato al Fondo.
    • Pacchetti di consulenza per aziende nella fase transitoria fino all’individuazione del Fondo definitivo.
    • Piani opzionali di integrazione individuale per lavoratori che vogliano aumentare il capitale previdenziale.
Assistenza integrativa

È istituita, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della compartecipazione economica tra lavoratori ed Enti.
Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa è fissato in:
– € 5,00 mensili per 14 mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto;
– decorrenza del contributo dall’1.4.2014;
– a far data dall’1.7.2020 viene istituito un contributo aggiuntivo pari ad € 2,00 mensili per 14 mensilità così ripartiti: € 1,00 a carico del datore di lavoro; € 1,00 a carico del lavoratore. A decorrere dall’1.1.2026, il contributo aggiuntivo viene implementato nella misura di € 2,00 a carico del datore di lavoro.
La contribuzione prevista sarà versata in egual misura per i lavoratori full time e per i lavoratori part time.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente.
A decorrere dall’1.1.2025, l’Ente che ometta il versamento, è tenuto ad erogare al lavoratore, per i mesi di mancata copertura, un Elemento Distinto della Retribuzione pari ad € 21,00 lordi che non subirà alcun ri-proporzionamento anche in caso di part time, da corrispondere per 14 mensilità in aggiunta alla retribuzione di fatto. Il suddetto elemento distinto della retribuzione non è assorbibile e ha incidenza sia sulla retribuzione diretta che indiretta.

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Datore di lavoro: € 5,00 mensili + contributo aggiuntivo € 1,00 dal 1.7.2020, € 2,00 dal 1.1.2026
    • Lavoratore: contributo aggiuntivo € 1,00 dal 1.7.2020
    • Totale mensile: variabile tra € 5,00 e € 8,00 secondo le decorrenze
    • Part time e full time: stessa misura; temporanei >3 mesi: contribuzione dovuta
  • Opportunità commerciali:
    • Offrire piani integrativi di copertura sanitaria complementare per lavoratori che vogliano maggiore tutela.
    • Consulenza a enti per ottimizzare il versamento e gestire il contributo aggiuntivo futuro.
    • Servizi di compliance per garantire che i pagamenti siano corretti e nei tempi previsti.
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Lavoratori a termine <3 mesi non coperti → possibile offerta di soluzioni assicurative temporanee.
    • Part-time e proroghe potrebbero creare confusione nei calcoli e nelle comunicazioni.
    • Incrementi futuri (2026) possono non essere pianificati dai datori di lavoro → rischio gap normativo.
  • Spunti operativi concreti:
    • Creare report automatizzati per monitorare contributi mensili e anni di servizio.
    • Proporre integrazione volontaria per i lavoratori a termine o part-time.
    • Supportare l’azienda nella gestione dell’Elemento Distinto della Retribuzione in caso di mancato versamento.
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

la responsabilità civile dei lavoratori nei loro rapporti con l’utenza e verso terzi verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall’istituto. Ai lavoratori è riconosciuta l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, relative a fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Non previsto