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Istituzioni socio assistenziali – Anaste/Confsal – CNEL T131

Previdenza Integrativa e Complementare

Le parti si impegnano ad individuare specifiche forme di previdenza complementare ed individuare un Fondo di riferimento.

Assistenza integrativa

Al personale è garantita l’assistenza sanitaria integrativa, mediante convenzionamento di ANASTE con prioritario Fondo Nazionale di assistenza sanitaria integrativa o Ente di Mutuo Soccorso, al quale le aziende associate ad ANASTE o che applicano il CCNL, dovranno iscrivere i propri dipendenti, nelle modalità indicate dal regolamento di adesione dell’Ente o del Fondo prescelto.
La contribuzione ai suddetti Enti, che ne cureranno la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in € 10,00 mensili a carico del datore di lavoro, e € 2,00 a carico del lavoratore, per 12 mensilità. Detti contributi devono essere versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Saranno iscritti tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL, ad esclusione dei quadri e dirigenti.
Il datore che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Nota operativa:

  • Contribuzione sintetica:
    • Dipendenti: € 2,00/mese a carico lavoratore
    • Datore di lavoro: € 10,00/mese per 12 mensilità
    • Esclusi quadri e dirigenti
    • Omesso versamento → EDR € 16,00 lordi x 13 mensilità
  • Opportunità commerciali:
    • Possibilità per intermediari di proporre integrazioni volontarie al piano base per quadri e dirigenti non inclusi.
    • Offerta di piani sanitari più completi o con servizi aggiuntivi (dental, prevenzione, check-up) per il personale iscritto.
    • Supporto alle aziende nella gestione dei versamenti periodici e conformità regolamentare.
  • Aree di scopertura/integrazione:
    • Quadri e dirigenti esclusi dall’adesione obbligatoria → opportunità di piani dedicati.
    • Eventuale gap tra contribuzione minima prevista dal CCNL e costi reali di copertura sanitaria completa.
    • Possibili ritardi o errori nei versamenti da parte dell’azienda → rischio EDR da erogare.
  • Spunti operativi concreti:
    • Creare pacchetti “top-up” aziendali per estendere copertura a quadri/dirigenti.
    • Monitorare trimestralmente i versamenti per ridurre rischio EDR.
    • Proporre consulenza preventiva su scelta del Fondo/Ente più conveniente o con migliori servizi.
    • Valutare integrazione con polizze aziendali per copertura malattie gravi o LTC.
Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

La responsabilità civile dei quadri, nonché dei lavoratori esposti a particolari rischi in ragione delle mansioni loro assegnate, verso gli utenti o i terzi, sarà oggetto di copertura assicurativa, per il tramite di polizza sottoscritta dal datore di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia.
Ai lavoratori potrà essere garantita, dal datore di lavoro, sulla base di accordi di livello aziendale, copertura dei costi per assistenza legale, con riferimento a procedimenti civili o penali in cui il dipendente incorra, ad eccezione delle ipotesi di colpa grave o dolo, per responsabilità direttamente connessa all’esercizio delle funzioni svolte.

Quadri

Il trasferimento dei quadri, ove esso determini il cambiamento di residenza, dovrà essere comunicato per iscritto al dipendente, con un preavviso di 60 giorni ovvero di 80 giorni per coloro che abbiano familiari a carico; qualora il periodo di preavviso non sia rispettato in tutto o in parte, al quadro, per il periodo di preavviso residuo, sarà riconosciuto il trattamento di trasferta definito dal CCNL per gli altri lavoratori.

Ente Bilaterale

Con rinnovo CCNL del 12.4.2017 le Parti informano che costituiranno l’Ente Bilaterale Nazionale entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL; tale Ente rappresenterà lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative, volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionale.