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Grafici, editoriali (artigianato) – CNEL G016

Previdenza Integrativa e Complementare

la contribuzione al fondo ARTIFOND, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata:
a. 1% a carico del dipendente;
b. 1% a carico dell’azienda;
c. 16% del TFR maturando nell’anno per gli assunti prima del 17.8.1995. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100% del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione è dovuta a decorrere dal 17.8.1999.
I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione. La quota di iscrizione, pari a € 10,33 è per metà a carico del dipendente e per metà a carico dell’azienda

Nota operativa:

  • Contribuzione ARTIFOND:

    • Dipendente: 1% minimi+contingenza+EDR + quota iscrizione € 5,165

    • Azienda: 1% minimi+contingenza+EDR + quota iscrizione € 5,165

    • TFR: 16% per assunti prima del 17.8.1995; 100% per lavoratori di prima occupazione (con alcune eccezioni per imprese <25 dipendenti fino al 17.8.1999)

    • Opzione lavoratore: versamento aggiuntivo fino al 2% della retribuzione

  • Opportunità commerciali:

    • Proporre ai lavoratori di prima occupazione la contribuzione aggiuntiva volontaria come leva di risparmio previdenziale.

    • Consigliare alle aziende la gestione ottimale del TFR destinato al fondo, soprattutto per le PMI, per ridurre l’onere fiscale e migliorare la retention dei dipendenti.

    • Supporto nella comunicazione interna per illustrare il valore reale della previdenza complementare ai dipendenti.

  • Aree di integrazione:

    • Valutare soluzioni aggiuntive di contribuzione volontaria dei dipendenti.

    • Possibilità di piani personalizzati per lavoratori di prima occupazione e PMI con regole speciali sul TFR.

  • Spunti operativi:

    • Monitorare scadenze e importi del TFR maturando per garantire corretto versamento.

    • Segnalare ai dipendenti opportunità di incrementare la quota volontaria e i vantaggi fiscali associati.

Assistenza integrativa

Fondo SAN.ARTI: a decorrere dal 1°.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; il contributo a carico azienda è pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità. A decorrere dal 1° giugno 2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. La mancata iscrizione determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità.

Nota operativa:

  • Contribuzione Fondo SAN.ARTI:

    • Azienda: € 10,42/mese per 12 mensilità per lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti.

    • Lavoratori a tempo determinato: iscrizione obbligatoria solo per contratti iniziali ≥12 mesi.

    • Mancata iscrizione: obbligo di corrispondere E.A.R. di € 25/mese per 13 mensilità.

  • Opportunità commerciali:

    • Proporre alle aziende la gestione integrata dell’assistenza sanitaria per tutti i dipendenti per evitare l’obbligo E.A.R. e migliorare il clima aziendale.

    • Offrire piani di integrazione volontaria per i lavoratori a tempo determinato con contratti inferiori a 12 mesi.

  • Aree di scopertura o integrazione:

    • Lavoratori a termine con durata <12 mesi non coperti dal Fondo.

    • Possibilità di integrare prestazioni sanitarie aggiuntive o estendere la copertura ai familiari a carico.

  • Spunti operativi per intermediario:

    • Controllare che tutte le iscrizioni siano corrette e tempestive per evitare sanzioni o erogazioni di E.A.R.

    • Comunicare ai dipendenti il valore della copertura sanitaria e le eventuali opzioni di contribuzione volontaria.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni; inoltre gli sarà garantita la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali

Ente Bilaterale

Con decorrenza dall’1° giugno 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).
Queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:
• maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
• maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza.
A partire dal 1° giugno 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
A partire dal 1° giugno 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.