Previdenza Integrativa e Complementarei tele-radio giornalisti possono su richiesta, aderire al Fondo di Previdenza Complementare dei Giornalisti Italiani. A decorrere dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo i datori di lavoro verseranno al Fondo per ogni tele-radio giornalista iscritto, assunto con contratto di lavoro subordinato, un contributo pari all’1% della retribuzione annua (tale percentuale percepita dal lavoratore. Il contributo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,10% della retribuzione annua (tale percentuale potrà essere elevata su richiesta del singolo lavoratore). In occasione del versamento al Fondo dei contributi inerenti la retribuzione di dicembre, dovrà essere versata al Fondo una quota dell’accantonamento annuale per il TFR, tenendo conto delle previsioni di legge. Nota operativa: Aderenza su richiesta: l’iscrizione al Fondo è volontaria per i tele-radio giornalisti; opportunità per l’intermediario di promuovere l’adesione come strumento di welfare e fidelizzazione del personale. Contributo azienda: 1% della retribuzione annua per ogni iscritto; punto chiave per calcolare il costo minimo e proporre soluzioni aggiuntive di integrazione previdenziale. Contributo lavoratore: 0,10% della retribuzione annua, con possibilità di incremento su richiesta; leva per proporre piani personalizzati di contribuzione volontaria. Quota TFR: da versare annualmente al Fondo in occasione del pagamento della retribuzione di dicembre; possibile area di consulenza per ottimizzazione fiscale e pianificazione pensionistica. Opportunità commerciale: offrire prodotti complementari (contributi volontari, piani aggiuntivi) e consulenza su gestione TFR e previdenza integrativa, valorizzando i vantaggi fiscali e la sicurezza futura del lavoratore.
|
Assistenza integratival’azienda tratterrà sulla retribuzione del tele-radiogiornalista, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal lavoratore, il contributo contrattuale del 3,60%. Tale contributo è destinato dalla FNSI ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del SSN; a tal fine, il relativo importo è versato dalle aziende alla CASAGIT (Cassa Autonoma di assistenza dei Giornalisti Italiani). Contestualmente al contributo contrattuale a carico del singolo teleradiogiornalista, ogni azienda dovrà versare alla CASAGIT un contributo a suo carico pari all’1% della retribuzione imponibile di ogni singolo lavoratore. Nota operativa: Obbligo contributivo CASAGIT: il 3,6% a carico del lavoratore e l’1% a carico azienda garantiscono l’assistenza sanitaria integrativa del SSN per i tele-radiogiornalisti. Opportunità per l’intermediario di: supportare l’azienda nella corretta trattenuta e versamento dei contributi; gestire reportistica e compliance verso CASAGIT; comunicare ai lavoratori il valore della copertura integrativa ricevuta.
Possibili integrazioni: valutare coperture aggiuntive (infortuni extra-professionali, polizze vita volontarie o pacchetti di welfare sanitario) per colmare eventuali limiti della sola CASAGIT. Gestione amministrativa: centralizzare versamenti e monitoraggio contributi può ridurre rischi di sanzioni e ottimizzare la gestione HR.
|
Polizze infortuniAi giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per gli infortuni occorsi dall’1.1.2024 e le malattie professionali denunciate dalla medesima data, si applica la tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, di cui al DPR 30.6.1965, n. 1124 e D.lgs. 23.2.2000, nr. 38. La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (sono inclusi gli infortuni in itinere). L’assicurazione INAIL si estende anche alle malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate. Pertanto, nel caso di infortuni extra professionali e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguenti ad infortunio, l’obbligazione contrattuale (ex art. 37 – CNLG AERANTI-CORALLO FNSI) si considera assolta, in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, tramite la stipula di un’apposita polizza assicurativa a garanzia dei relativi rischi e con i seguenti capitali assicurativi per persona: a. per il caso di morte: € 92.962,24; b. per il caso di invalidità permanente totale: € 108.455,95; c. per il caso di invalidità permanente parziale: un importo proporzionale al- l’indennità di cui alla lett. b., in base alla constatata riduzione dalla capacità lavorativa. Per eventuali maggiorazioni e premi si vedano: Accordo di modifica del 12.9.2024 e Convenzione tra AERANTI-CORALLO e SDM BROKER SRL del 10.10.2024. Per il finanziamento di tali trattamenti si conviene che i datori di lavoro versino versino, con le modalità previste dalla relativa disciplina, un contributo mensile di € 11,88 per ogni tele-radiogiornalista e praticante. |
Altre polizzein sede aziendale potrà essere valutata l’opportunità di riconoscere ai tele-radio giornalisti addetti ai servizi di cronaca eai servizi sportivi, una assicurazione integrativa a totale carico dell’azienda per i danni riportati in attività di servizio o per cause di servizio. La polizza deve coprire i danni alle cosedi proprietà del- l’interessato (con un massimale non inferiore a 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di € 2.065,83) e la loro eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a € 15,49 |