Previdenza Integrativa e ComplementareFondo di previdenza complementare Fon.Te (Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario, commercio, turismo e servizi). Le contribuzioni dovute al Fondo da parte del lavoratore aderente, con decorrenza dal momento che ne fa richiesta, e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: – 0,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del lavoratore; – 1,4 % della retribuzione utile per il computo del T.F.R. a carico del datore di lavoro; una quota del T.F.R. maturando dal momento dell’iscrizione al Fondo pari al 50%; – il 100% del T.F.R. maturando al momento dell’iscrizione al Fondo per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di prima occupazione successiva al 28.4.1993. È data facoltà ai lavoratori, limitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti. Nota operativa: Contribuzione obbligatoria Fon.Te: 0,55% lavoratore + 1,4% datore di lavoro; verificare corretto versamento per evitare scoperture e sanzioni. TFR integrale: possibilità di destinare il 100% del TFR maturando per neoassunti post 28.4.1993; opportunità commerciale per proporre versamenti volontari aggiuntivi. Versamenti volontari lavoratore: spunto per cross-selling di soluzioni di previdenza integrativa personalizzata, ottimizzando benefici fiscali. Part-time inclusi: attenzione alla gestione delle quote proporzionali; possibile gap di contribuzione da colmare con soluzioni ad hoc. Comunicazione interna: evidenziare vantaggi della partecipazione al Fondo per aumentare adesione e percezione del valore del pacchetto previdenziale aziendale.
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Assistenza integrativaAl fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1.7.2020, l’assistenza sanitaria integrativa, è fatto obbligo alle aziende di garantire la copertura assicurativa del Fondo EST. Pertanto, a decorrere dall’1.7.2020, per i soli lavoratori a tempo indeterminato sarà dovuta una contribuzione pari ad € 12,00 mensili, di cui € 10,00 a carico azienda ed € 2,00 a carico del lavoratore, oltre l’una tantum prevista dal regolamento del Fondo. L’azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi da corrispondere per 14 mensilità. Dal 1.1.2024 si riconosce l’assistenza integrativa ai quadri, attraverso l’adesione al Fondo QUAS. Nota operativa: Obbligo Fondo EST: € 12/mese (10 azienda + 2 lavoratore) per lavoratori a tempo indeterminato; verificare regolarità versamenti per evitare EDR sostitutivi (€ 16 x 14 mensilità). Quadri dal 1.1.2024: adesione al Fondo QUAS; opportunità di proporre coperture sanitarie integrative dedicate ai quadri e dirigenti. Pagamento una tantum: attenzione alle quote iniziali previste dal regolamento del Fondo; possibile cross-selling di prodotti integrativi per colmare eventuali scoperture. Gestione part-time: monitorare eventuali esclusioni o differenze contributive; possibilità di proporre soluzioni modulabili. Comunicazione vantaggi: evidenziare benefici della sanità integrativa per incentivare adesione e fidelizzazione del personale.
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