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Farmacie private – CNEL H121

Previdenza Integrativa e Complementare

a decorrere dal 14.11.2011, la contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera i versamenti effettuati a Fon.Te. Contribuzione: a. 1,05% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro; b. 0,55% della retribuzione utile al calcolo del TFR, a carico del lavoratore; c. quota di iscrizione: € 8,00 a carico del datore di lavoro ed € 2,00 a carico del lavoratore. Tale contribuzione decorre dal 3° mese successivo a quello di stipula dell’accordo 25.7.2008 e riguarda i dipendenti con anzianità di servizio continuativa di almeno 6 mesi

Nota operativa:

  • Contribuzione minima obbligatoria: verificare che l’azienda stia rispettando i minimi previsti dai fondi (Previdenza e FASI/Assistenza), per evitare sanzioni o scoperture.

  • Quota TFR integrale o parziale: possibilità di proporre versamenti aggiuntivi volontari a carico del lavoratore o dell’azienda per aumentare il capitale previdenziale.

  • Dirigenti di prima nomina / neoassunti: attenzione a contributi ridotti o agevolati, opportunità di proporre pacchetti assicurativi complementari a copertura gap previdenziale.

  • Fondi di assistenza sanitaria: controllo dei massimali e coperture aggiuntive; possibilità di vendere integrazioni (Long Term Care, genitori a carico, programmi prevenzione).

  • Fondi prepensionamento / lavori usuranti: opportunità per soluzioni di welfare o piani di anticipazione pensionistica per lavoratori esposti a rischio.

  • Gestione famiglie e beneficiari: valutare la copertura dei familiari non obbligatori (es. genitori a carico, coniugi), possibilità di pacchetti opzionali.

  • Aumenti periodici e contributi aggiuntivi: possibilità di consulenza per ottimizzare il versamento dei contributi aggiuntivi del datore di lavoro (es. Previambiente, Cooperlavoro).

  • Scoperture potenziali: neoassunti con contratti brevi, apprendisti, dirigenti temporanei: possibilità di creare soluzioni integrate per evitare vuoti contributivi.

  • Comunicazione e gestione operativa: supporto al cliente azienda per flussi informativi, iscrizioni e versamenti trimestrali/mensili, riducendo errori e ritardi.

Assistenza integrativa

A decorrere dall’1.11.2021 è dovuto un contributo pari ad € 13,00 mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro. Fruiranno dell’assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da Farmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale. Il sistema di assistenza sarà operante dall’1.1.2022; in mancanza, gli € 13,00 saranno erogati come EDR. Il datore di lavoro che ometta il versamento del suddetto contributo è tenuto ad erogare al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari ad € 25,00 lordi da corrispondere per 14 mensilità.

Nota operativa:

  • Contributo obbligatorio € 13/mese: verificare che l’azienda stia versando correttamente, altrimenti scatta l’erogazione come EDR (€ 25/mese x 14 mensilità). Opportunità per proporre pacchetti di assistenza integrativa più estesi.

  • Copertura lavoratori part-time: confermare inclusione dei part-time; eventuali gap possono essere integrati con soluzioni private personalizzate.

  • Tempistica operativa: il sistema di assistenza operativo dal 1.1.2022, quindi ogni ritardo genera obbligo EDR; possibilità di offrire supporto gestionale per compliance.

  • Fruizione benefit: possibilità di comunicazione mirata al personale per evidenziare vantaggi del fondo, aumentando percezione di valore del pacchetto aziendale.

  • Scoperture potenziali: lavoratori assunti dopo la decorrenza o neoassunti temporanei; possibilità di integrare copertura sanitaria o piani complementari.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

ai lavoratori operanti in farmacie sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o altri eventi dolosi

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

EBIFARM – contribuzione dall’1.7.2023: la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,10% di paga base e contingenza, per 14 mensilità, di cui lo 0,05% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore.
Il versamento della quota di servizio a EBIFARM è effettuato a cadenza semestrale posticipata, entro il 16.01 per il 2° semestre dell’anno precedente ed entro il 16.07 per il 1° semestre dell’anno in corso.
Il 1° versamento, relativo al semestre 1.7.2023 – 31.12.2023, deve essere effettuato entro il 16.1.2024.
In via transitoria, in attesa del perfezionamento del pagamento tramite F24 della quota di servizio, ferma restando la decorrenza del 1° luglio 2023, la stessa quota è rideterminata nella misura globale di € 2,00 per 14 mensilità, di cui € 1,00 a carico datore di lavoro ed € 1,00 a carico lavoratore (si vedano accordi 20.7.2023 e 3.4.2024). Il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto ad erogare al lavoratore un EDR non assorbibile di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.