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Dirigenti imprese assicuratrici – CNEL J111

Previdenza Integrativa e Complementare

Per i dirigenti iscritti al Fondo pensione dal 2.7.2018, il finanziamento del trattamento pensionistico complementare è a carico dell’impresa nella seguente misura: 13% di una quota pari all’85% del trattamento economico minimo complessivo spettante al dirigente stesso da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.
Per i dirigenti in servizio alla data del 2.7.2018, viene confermato, ove più favorevole, l’ammontare del contributo annuo a tale data versato dall’impresa al Fondo pensione, in virtù delle previgenti disposizioni contrattuali in materia e di seguito riportati. Ai dirigenti assunti o divenuti tali a partire dal 7.6.2013 che abbiano esercitato l’opzione di aderire al Fondo pensione, spetta un trattamento pensionistico complementare finanziato mediante versamento al fondo pensione di un contributo, per ciascun dirigente, pari al 13% di una quota parte, nella misura del 90%, del trattamento economico minimo complessivo spettante al dirigente stesso per ciascuna mensilità contrattuale, escluso ogni altro elemento.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare sono disciplinati dall’apposito regolamento contenuto nell’allegato n. 5 del CCNL.
In caso di non adesione del dirigente al Fondo pensione, le somme che l’impresa avrebbe versato allo stesso a titolo di contribuzione secondo quanto previsto non si convertiranno in un trattamento di altro genere
Per i dirigenti in servizio alla data del 15.10.2007 si veda l’art. 34 del CCNL

Nota operativa:
Il finanziamento della previdenza complementare per dirigenti è a carico dell’azienda con aliquote predeterminate su quote del trattamento economico minimo. L’adesione è facoltativa e, in caso di rifiuto, il contributo non viene convertito in altro beneficio.

Punti di attenzione / opportunità commerciali:

  • Possibilità di offrire consulenza su ottimizzazione fiscale dei versamenti aziendali e individuali.

  • Opportunità di proporre soluzioni integrative private per dirigenti non aderenti o con trattamento superiore ai limiti previsti.

  • Verificare eventuali lacune per dirigenti neoassunti o con contratti particolari che non rientrano nelle quote standard.

  • Monitorare aggiornamenti dei regolamenti allegati al CCNL per individuare benefici aggiuntivi o condizioni più favorevoli.

Assistenza integrativa

ai dirigenti viene riconosciuta l’assistenza sanitaria attuata tramite la costituzione di una Cassa Assistenza. L’onere dell’assistenza è a carico, per i dirigenti in servizio, dell’impresa alla quale il dirigente dipende, e per gli ex dirigenti pensionati, dell’impresa presso la quale il dirigente pensionato prestava servizio al momento della risoluzione del rapporto. Ai dirigenti viene anche riconosciuto il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie rese a favore del coniuge o di altri familiari a carico (anche non a carico se in possesso di determinati requisiti)

Nota operativa:
L’assistenza sanitaria integrativa è obbligatoria per i dirigenti in servizio e pensionati, con estensione anche ai familiari, con onere a carico dell’azienda.

Punti di attenzione / opportunità commerciali:

  • Possibilità di proporre soluzioni assicurative integrative per familiari non coperti o con requisiti particolari.

  • Opportunità di offrire coperture sanitarie aggiuntive per prestazioni non incluse nella Cassa Assistenza.

  • Verificare il rischio di costi aggiuntivi per familiari a carico parziale e proporre piani integrativi aziendali.

  • Analisi periodica delle spese sanitarie effettive per individuare margini di ottimizzazione o pacchetti assicurativi più efficienti.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

le imprese sono tenute a stipulare in favore dei propri dirigenti una polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali per la copertura del caso di morte e di invalidità permanente con capitali assicurati pari rispettivamente a 5 e 6 volte la retribuzione annua lorda complessiva (quella utile al calcolo del TFR)
Long Term Care
Nei casi riconosciuti di non autosufficienza (vedere allegato 9 del CCNL) a fronte di presentazione di idonea certificazione medica, le imprese erogheranno ai propri dirigenti una prestazione pari ad € 13.500,00 annui.

Altre polizze

la responsabilità civile verso terzi per fatti connessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni, è a carico dell’impresa. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà a carico dell’impresa

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Non previsto