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Dirigenti giornali quotidiani – CNEL G051

Previdenza Integrativa e Complementare

Le aziende sono tenute ad iscrivere i dirigenti al Fondo previdenza dirigenti giornali quotidiani istituito con accordo 3.5.1960.
A decorrere dall’1.10.2015, il contributo di solidarietà a carico delle aziende è pari al 5,80% per tutti i dirigenti/direttori generali in forza alla predetta data (1% per i dirigenti/direttori generali assunti o promossi da decorrere dall’1.10.2015).

Assistenza integrativa

FONDO FASI – contribuzione:
– contributo annuo a carico azienda per ciascun dirigente in servizio, iscritto o che si iscriverà al Fondo, pari a € 1.440,00;
– contributo annuo individuale a carico del dirigente in servizio, iscritto o che si iscriverà al Fondo, pari a € 732,00;
– contributo annuo a carico azienda per i dirigenti pensionati, per ciascun dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al FASI, pari a € 972,00;
– contributo annuo a carico del dirigente pensionato pari a € 876,00, fatta eccezione per i dirigenti in pensione con decorrenza precedente al 1988, per i quali il contributo è pari a € 804,00.

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

L’azienda deve stipulare nell’interesse del dirigente una polizza che assicuri:

a. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi tale da ridurre in misura superiore a 2/3 la capacità lavorativa specifica, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità,
la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all’esito di tale riconoscimento;

b. in caso di invalidità permanente parziale causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità;

c. in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di morte causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi purché la morte non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi del precedente punto e causata dal medesimo evento che ha determinato tale invalidità, una somma a favore degli aventi diritto pari a 5 annualità della retribuzione di fatto.

L’azienda provvederà altresì a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, una somma pari, a decorrere dal 1.7.2007, a € 129.114,22, quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge € 180.759,91, quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 139,44 annue, che saranno trattenute dall’azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all’esito di tale riconoscimento.

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’azienda.