Previdenza Integrativa e ComplementarePrevidenza complementare FONCHIM – Contribuzione: – TFR: a decorrere dall’1.1.1999 i versamenti a Fonchim del TFR, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure: 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28.4.1993; 33% per tutti gli altri lavoratori. A decorrere dall’1.1.2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Fonchim, tale aliquota è elevabile fino al 100%. – aliquote contributive: a carico del lavoratore l’aliquota contributiva è fissata nell’1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR; a carico dell’impresa , l’aliquota contributiva è fissata nella misura dell’ 1,85% della retribuzione utile per il calcolo del TFR (elevata al 2,30% a decorrere dall’1.1.2027). È facoltà delle Parti prevedere la destinazione di quote del premio di partecipazione a copertura totale o parziale della contribuzione a FONCHIM. A decorrere dall’1.1.2007, l’impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un ulteriore versamento, destinato esclusivamente al fondo di categoria, fissato nello 0,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Nota operativa: Fondo FONCHIM con contribuzione condivisa (1,20% lavoratore – 1,85% azienda → 2,30% dal 2027) → leva per valorizzare maggiore contributo datoriale. Conferimento TFR: 100% per neoassunti post 28.4.1993; 33% per altri → opportunità di consulenza previdenziale personalizzata e ottimizzazione accumulo pensionistico. Versamento aggiuntivo 0,20% per fondo di categoria → elemento utile per rafforzare la tutela previdenziale collettiva. Area di sviluppo: lavoratori con contribuzione minima o non aderenti → possibilità di incrementi volontari o piani pensionistici integrativi. Cross-selling: polizze vita, TCM o coperture invalidità/premorienza per rafforzare la protezione previdenziale complessiva.
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Assistenza integrativaFondo di assistenza sanitaria FASCHIM – a) possono iscriversi tutti i lavoratori non in prova con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell’orario normale legale, con contratto a tempo indetermina- to o determinato purchè la durata sia pari o superiore a 6 mesi anche per effetto di eventuali proroghe, al netto del periodo di prova; b) contribuzioni – dall’1.4.2010 il contributo a FASCHIM è pari a: € 252,00 annui a carico delle imprese da corrispondere con rate trimestrali di € 63,00; € 36,00 annui a carico dei lavoratori da corrispondere con rate mensili di € 3,00 – dall’1.1.2020 il contributo a FASCHIM è pari a: € 270,00 annui a carico delle imprese da corrispondere con rate trimestrali di € 67,50; € 48,00 annui a carico dei lavoratori da corrispondere con rate mensili di € 4,00. . Nucleo Familiare/Superstiti iscritti – In ragione delle diverse casistiche presenti, le Parti ritengono opportuno che il contributo per il nucleo familiare e per i superstiti iscritti venga determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo previo parere della Consulta delle Parti Istitutive. È facoltà delle Parti prevedere la destinazione di quote del premio di partecipazione a copertura totale o parziale della contribuzione a FASCHIM. Nota operativa: Fondo FASCHIM per lavoratori non in prova con orario ≥50% → leva per offrire assistenza sanitaria integrativa obbligatoria e standardizzata. Contributo annuo 2020: €270 azienda / €48 lavoratore → opportunità di presentare piani integrativi o coperture Premium. Estensione nucleo familiare / superstiti → area di sviluppo per coperture familiari aggiuntive o personalizzate. Facoltà di utilizzare premio di partecipazione → leva commerciale per finanziare in parte la contribuzione aziendale. Cross-selling: polizze salute, LTC o infortuni per rafforzare la protezione globale dei dipendenti e dei familiari.
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Quadriai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale garantita sia attraverso la messa a disposizione da parte dell’azienda, di professionisti scelti dai quadri stessi, sia, a parità di costi, attraverso l’assistenza di un proprio legale di fiducia. In caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, viene riconosciuto un trattamento integrativo TFR pari a 1/3 dell’indennità sostitutiva di preavviso spettante in caso di licenziamento, semprechè entro 90 giorni dall’avvenuto cambiamento procede alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuare il preavviso |