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Case di cura private AIOP (personale medico) – CNEL T012

Previdenza Integrativa e Complementare

è stato istituito in data 21.12.1987 il Fondo di Previdenza Caimop. Il Fondo è finanziato con un contributo pari al 6% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR, ripartito nella misura del 2,40% (può essere elevato, a richiesta del singolo medico dipendente, fino al 20% della stessa retribuzione presa a riferimento) a carico del dipendente e nella misura del 3,60% a carico dell’azienda. Dall’1.1.2005 la retribuzione annua di riferimento per la determinazione del contributo viene convenzionalmente definita come segue:

qualifichea tempo definitoa tempo pieno
assistente fascia A e B27.000,0041.000,00
aiuto e aiuto dirigente35.000,0048.000,00
responsabile e direttore sanitario44.000,0059.000,00

per tutti i medici

qualifichea carico dittaa carico dipendente
assistente fascia A e B123,0082,00
aiuto e aiuto dirigente144,0096,00
responsabile e direttore sanitario177,00118,00

Pertanto a partire dall’1.1.2005 il contributo mensile a favore del Fondo è stabilito nelle seguenti misure:

qualifichea carico dittaa carico dipendente
assistente fascia A e B81,0054,00
aiuto e aiuto dirigente105,0070,00
responsabile e direttore sanitario132,0088,00

b. per i medici assunti successivamente al 28.4.1993, di prima occupazione: gli interi accantonamenti annuali del TFR; c. medici assunti successivamente al
28.4.1993, non di prima occupazione: quote dell’accantonamento annuale del TFR di importo pari al contributo complessivamente versato nell’anno dal datore
di lavoro

Assistenza integrativa

Non prevista

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

nei casi in cui non fosse obbligatoria l’assicurazione presso l’INAIL, l’amministrazione è tenuta ad assicurare i medici dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali presso una società assicuratrice con polizza che preveda comunque prestazioni non inferiori a quelle erogate dall’INAIL

Altre polizze

le strutture devono garantire il medico, mediante polizza di assicurazione adeguata, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie, ivi comprese le spese globali di giudizio

Quadri

Non Previste

Ente Bilaterale

Non previsto