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Alimentari (cooperative) – CNEL E016

Previdenza Integrativa e Complementare

Fondo PREVIDENZA COOPERATIVA, contribuzione:
– 1% a carico del lavoratore e 1,20% (1,50% dall’1.1.2025) a carico del datore di lavoro, commisurato alla retribuzione presa a base per la determinazione del TFR;
– il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28.4.1993;
– una quota di TFR dei tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% delle retribuzione presa a base per la determinazione dello stesso TFR
– contributo una tantum a carico delle imprese pari a € 2,58

Nota operativa:

  • Contribuzione al fondo Previdenza Cooperativa contenuta (1% lavoratore + 1,20%/1,50% azienda dal 2025) → possibile gap previdenziale; opportunità di proporre previdenza complementare integrativa (PIP).

  • Conferimento del TFR (100% per prima occupazione o 2% per altri lavoratori) → occasione per valutare l’adeguatezza dell’accantonamento pensionistico.

  • Incremento della contribuzione aziendale dal 2025 → leva commerciale per consulenza previdenziale e pianificazione pensionistica di lungo periodo.

  • Sistema previdenziale contrattuale standard → spazio per integrazione con strumenti assicurativi di accumulo pensionistico e protezione del capitale previdenziale.

Assistenza integrativa

a decorrere dall’1.1.2011 sono iscritti a Filcoop Sanitario i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare. Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo a carico azienda pari a € 13,50 (€ 15,00 dall’1.1.2025) per 12 mensilità. A decorrere dall’1.6.2029, il finanziamento al Fondo potrà essere implementato con ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello e/o regolamenti aziendali, già sottoscritti anteriormente, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Nota operativa:

  • Contributo sanitario contenuto (€13,50–€15 mensili) al fondo Filcoop Sanitario → possibile copertura sanitaria limitata; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative individuali o familiari.

  • Iscrizione subordinata anche alla partecipazione del lavoratore dal 2029 → possibile area di scopertura per chi non aderisce; spazio per soluzioni sanitarie alternative.

  • Presenza di accordi aziendali di secondo livello → occasione per analisi delle coperture esistenti e sviluppo di piani di welfare sanitario integrativo.

  • Prestazioni standard del fondo → leva commerciale per integrazione su garanzie spesso parziali (odontoiatria, diagnostica avanzata, LTC).

Polizze vita

Non Previste

Polizze infortuni

Non previste

Altre polizze

Non Previste

Quadri

l’azienda è tenuta ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni

Nota operativa:

  • Copertura prevista solo per responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle funzioni → possibile scopertura su responsabilità patrimoniale o professionale più ampia; opportunità di proporre polizze RC professionale integrative per quadri.

  • Garanzia contrattuale standard → occasione per verifica dei massimali e integrazione con coperture assicurative personalizzate di protezione patrimoniale.

Ente Bilaterale

Le Parti stipulanti si danno atto dell’opportunità di costituire l’Ente Bilaterale di Settore per lo svolgimento di attività di ricerca e informazione, attività di welfa-
re integrativo con particolare riferimento:
a) all’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum e interventi di sostegno alla genitorialità;
b) all’attivazione delle misure di integrazione al reddito dei lavoratori;
c) promuovere la formazione a livello aziendale, la salute e sicurezza sul lavoro e avviare collaborazioni con gli ITS;
d) garantire interventi a sostegno economico per le vittime di violenza di genere anche in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 30.1.2020;
e) attivare una copertura assicurativa di tipo collettivo per il rischio morte a beneficio degli operai.
Le Parti concordano di assicurare la gestione dell’intervento di cui alle lettere a) e b), dall’1.1.2013, attraverso il FILCOOP sanitario al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità), pari ad € 2,00 per ogni lavoratore.
Le Parti concordano di assicurare la gestione dell’intervento di cui alle lettere c), d), e) dall’1.1.2025, attraverso il FILCOOP sanitario al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità), rispettivamente pari ad € 1,50 per ogni lavoratore per la lettera c); € 0,50 per ciascun lavoratore, per la lettera d); € 2,00 per ciascun operaio, per la lettera e). Nota a Verbale – le Parti concordano il versamento a carico delle imprese, a decorrere dall’1.1.2013 e sino al 31.12.2020, di 1 €/mese, con riferimento a cia-
scun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FILCOOP che confluiranno su apposita sezione separata contabile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti in seno al CdA.
A decorrere dall’1.1.2021, il versamento a carico imprese, sarà pari ad € 2,00.
Tali risorse saranno finalizzate ad una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori iscritti della polizza sanitaria integrativa, mediante attività formative/informative realizzate dalle strutture delle Organizzazioni sindacali volte ad una maggiore diffusione delle potenzialità offerte dal Fondo di previdenza complementare PREVIDENZA COOPERATIVA, nonché al raggiungimento dell’obiettivo di incrementare il numero di adesioni al medesimo Fondo.
La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l’obbligo di iscrivere lavoratori al FILCOOP.
Il versamento di cui sopra sarà effettuato contestualmente a quello concernente la contribuzione mensile che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 20,00 lordi mensili per 12 mensilità. Tale importo costituisce un elemento distinto della retribuzione (EDR) e non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e di legge, diretti o/e indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno inteso erogare tale importo come omnicomprensivo di qualsiasi incidenza. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma precedente. In caso di lavoratori assunti con contratto part – time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.