Previdenza Integrativa e Complementarele Parti convengono di aderire al fondo di previdenza complementare denominato Alifond – La contribuzione: 1% a carico dell’azienda commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR; 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR; una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione al Fondo per i lavoratori, anche part time, assunti dopo il 28.4.1993 Nota operativa: Contribuzione al fondo Alifond contenuta (1% lavoratore + 1% azienda) → possibile gap pensionistico; opportunità di proporre previdenza complementare integrativa (PIP). Conferimento TFR (2% o 100% a seconda della data di assunzione) → occasione per analisi della posizione previdenziale e integrazione dell’accantonamento. Sistema contrattuale standard → spazio per integrazione con strumenti assicurativi di accumulo previdenziale e protezione della pensione.
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Assistenza integrativaLe Parti concordano la necessità di assicurare ai lavoratori del settore un adeguato trattamento di assistenza sanitaria integrativa ed è quindi volontà comune verificare, entro il 30.6.2025, la possibilità di costituire a livello nazionale un Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. Nota operativa: Assistenza sanitaria ancora in fase di definizione → possibile copertura limitata o assente nel breve periodo; opportunità di proporre polizze sanitarie integrative individuali o collettive. Costituzione futura di fondo nazionale → occasione per analisi delle prestazioni previste e offerta di soluzioni complementari più immediate. Sistema standard ancora da implementare → leva commerciale per sviluppo di programmi di welfare e integrazione sanitaria personalizzata.
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CISOAQualora l’operaio a tempo indeterminato sia inquadrato nella previdenza agricola (circ. INPS n. 126/2009 e n. 56/2020) e non possa effettuare la giornata di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore stesso, l’azienda chiederà l’intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli nei modi e nei tempi stabiliti dalla legislazione vigente. Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge n. 457/1972 nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni. Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457/1972, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio dell’anno in corso |